Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5568 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C. G., in forza di convenzioni annuali stipulate ai sensi dell’art. 60 della l. n. 219 del 1981 (Disposizioni in materia di calamità naturali), prestò attività lavorativa presso la regione Campania dal 22 dicembre 1984 al 18 aprile 1990.

In tale ultima data, venne immesso in ruoli speciali ad esaurimento, nella sesta qualifica funzionale, a seguito di procedura concorsuale disposta ai sensi della l. n. 730 del 1986.

Esso ricorrente, con ricorso proposto al TAR Campania impugnò l’inquadramento rivendicando la retrodatazione dell’immissione in ruolo alla data di stipula della prima convenzione ed in subordine l’accertamento e la declaratoria del diritto all’applicazione dell’art. 2126 cod. civ. per il periodo decorrente dal 22 dicembre 1984 fino al 18 aprile 1990, con tutte le conseguenze retributive e previdenziali connesse.

Il TAR Campania, con sentenza n. 2575 del 2002, dichiarò in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo respinse perché infondato.

Secondo il TAR, era inammissibile la domanda volta al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella sesta qualifica funzionale a far data dalla stipula della prima convenzione, nonché la domanda di annullamento in parte qua del decreto di inquadramento, perché, anche ove fossero risultati sussistenti gli indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego, esso rapporto sarebbe stato nullo per violazione di norme imperative; era infondata, invece, la domanda di declaratoria di un rapporto di lavoro di fatto e di applicazione dell’art. 2126 cod. civ. perché sarebbe mancata la prova della sussistenza degli indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego.

C. G., con l’atto qui in esame, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento o la riforma per error in iudicando, riproponendo le censure dedotte in primo grado.

La Regione Campania, costituitasi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza delle censure ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, perché la Regione, successivamente al provvedimento impugnato, con decreto n. 2831 del 19 marzo 1999, ha provveduto al reinquadramento del ricorrente nella sesta qualifica funzionale a far data dal 18 aprile 1990, tenuto conto delle mansioni conferitegli con la convenzione e del titolo di studio posseduto, assegnandogli il trattamento economico pari a quello della qualifica iniziale di inquadramento rideterminato ex art. 12, della l. n. 730 del 1986 "sulla base di un’anzianità di servizio pari al periodo di servizio prestato nella qualità di convenzionato".

Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 29 aprile 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.

C. G. chiede, che in riforma della sentenza appellata, venga:

a) annullato il provvedimento di inquadramento limitatamente alla decorrenza dal 14 aprile 1990, alla qualifica riconosciuta ed al trattamento economico, previdenziale ed assicurativo se e in quanto non determinato a norma dell’art. 12, comma 4, della l. n. 730 del 1986;

b) dichiarato il diritto al riconoscimento della qualifica spettante ai sensi dell’art. 12, comma 4, della l. n. 730 del 1986 ed accertato il diritto ad essere inquadrato nei ruoli regionali a far data dalla stipula della convenzione del 22 dicembre 1984, con la qualifica spettante ai sensi dell’art. 12, l. citata.

In via subordinata, chiede che sia accertato che inter partes è intercorso un rapporto di mero fatto, avente le caratteristiche del pubblico impiego con decorrenza 22 dicembre 1984 – 18 aprile 1990, con ogni conseguenza ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.; in ogni caso riconoscere il diritto alla regolarizzazione previdenziale, assicurativa e ad ogni somma spettante anche a titolo di differenze retributive con rivalutazione monetaria e interessi, con vittoria di spese di giudizio.

L’appello è infondato e va respinto.

Va premesso che la fattispecie di cui si discute trova integrale disciplina nella legge n. 219 del 1981, il cui articolo 60 autorizzava i comuni, per l’espletamento dei compiti tecnici attinenti la ricostruzione delle zone terremotate, ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni, e nella l. n. 730 del 1986 che consentì l’immissione di detto personale in un ruolo speciale ad esaurimento, previo superamento di un concorso per la qualifica corrispondente all’attività espletata, sempre che l’interessato fosse in possesso dei requisiti per l’assunzione nel pubblico impiego.

La legge n. 730 del 1986 fissò, anche, all’art. 12, il trattamento economico spettante a tale personale ("Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato").

La regione Campania, conformandosi a quanto previsto dalla l. n. 730 del 1986, con l. reg. n. 4 del 1990, previde la trasformazione dei rapporti di lavoro di natura privatistica regolati da convenzione, stipulati in occasione della calamità, in rapporto di pubblico impiego, attraverso l’immissione in ruoli speciali ad esaurimento, previo superamento di un concorso riservato.

Il ricorrente beneficiò delle leggi suddette: dapprima venne assunto con rapporto a convenzione ed utilizzato presso l’ufficio del Genio civile di Benevento. Successivamente, dal 18 aprile 1990, venne immesso nel ruolo speciale ad esaurimento.

Ciò posto in fatto e, passando ad esaminare le domande poste in via principale dall’appellante, va osservato che:

a) quanto alla qualifica attribuitagli, essa in base alle leggi speciali in materia, andava individuata sulla base dell’effettiva corrispondenza tra i contenuti della qualifica da attribuire e i contenuti della posizione lavorativa dell’interessato.

Tale corrispondenza risulta rispettata nel caso in esame, considerato, tra l’altro, che la sesta qualifica funzionale attribuita al ricorrente è quella indicata nella sua domanda di inquadramento.

b) in ordine alla decorrenza dell’inquadramento, secondo i principi generali, essa decorre dall’atto di nomina conseguente al superamento del concorso, mentre i periodi di c.d. pre – ruolo vanno riconosciuti solo se ciò sia espressamente previsto dalla legge e nella misura in cui la legge ne prevede il riconoscimento.

Pertanto, la domanda di retrodatazione dell’inquadramento alla data del primo atto di convenzionamento non può essere accolta perché, essendo in deroga ai principi generali in materia di pubblico impiego, avrebbe dovuto essere espressamente prevista.

Deve ritenersi, pertanto, che la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento va individuata in quella dell’approvazione della graduatoria di merito del concorso e di immissione in ruolo.

Ciò posto in via di principio, va dato atto che la Regione Campania, di recente, con l. reg. n. 1 del 2007, art. 19, comma 2, ha previsto per il personale assunto ai sensi delle leggi regionali n. 4 del 1990, n. 8 del 1990 e n. 1 del 1991 (leggi delle quali ha beneficiato il ricorrente), il riconoscimento ai soli fini giuridici del periodo di servizio prestato antecedentemente all’immissione nei ruoli regionali.

In forza di tale disposizione al ricorrente è stato riconosciuto ai soli fini giuridici il servizio prestato presso l’ente di provenienza antecedentemente all’immissione in ruolo.

c) In ordine al trattamento retributivo spettante al ricorrente, va dato atto che la Regione, successivamente al provvedimento impugnato, con decreto n. 2831 del 19 marzo 1999, ha provveduto al suo reinquadramento nella sesta qualifica funzionale a far data dal 18 aprile 1990, tenuto conto delle mansioni conferitegli con la convenzione e del titolo di studio posseduto, assegnandogli il trattamento economico pari a quello della qualifica iniziale di inquadramento rideterminato ex art. 12, della l. n. 730 del 1986 "sulla base di un’anzianità di servizio pari al periodo di servizio prestato nella qualità di convenzionato", sicché per questa parte della domanda non sussiste più alcuna controversia.

d) Il ricorrente chiede anche l’attribuzione del sesto livello e le differenze retributive per il periodo in cui il rapporto di lavoro è stato regolato da convenzione, assumendo che la convenzione simulava un regolare rapporto di pubblico impiego e lamenta che il TAR Campania abbia rilevato la carenza di interesse ad una tale verifica.

Invero, come affermato dal TAR, il ricorrente intanto ha beneficiato dell’immissione nei ruoli ad esaurimento, in quanto il rapporto pregresso era consentito dalla legge speciale n. 219 del 1981, emanata per fronteggiare le calamità naturali ed applicata alla regione Campania in occasione del terremoto che aveva colpito l’Irpinia.

Ne consegue che, ove si considerasse il rapporto lavorativo avulso dalla sua fonte convenzionale, normativamente, consentita, il rapporto non potrebbe che essere nullo.

Pertanto, non può che condividersi quanto affermato dal TAR Campania sulla carenza di interesse alla verifica della sussistenza degli elementi rivelatori della sussistenza del rapporto di pubblico impiego, poiché anche ove tali elementi fossero risultati sussistenti, il rapporto sarebbe comunque risultato nullo in quanto instaurato in violazione di norme imperative, mentre il rapporto di lavoro, con i successivi sviluppi di immissione in ruolo, trova presupposto nella più volte citata norma speciale che consentiva assunzioni con convenzione.

Da ultimo, e sulla domanda posta dal ricorrente in via gradata, va osservato che la specialità della disciplina in forza della quale venne prestata l’attività lavorativa esclude che quel rapporto, interamente regolato da convenzione, quanto alla durata e alla retribuzione, integri l’ipotesi della prestazione di fatto dell’attività lavorativa di cui all’art. 2126 cod. civ., inutilmente invocato dall’appellante.

In conclusione, atteso che le domande sono in parte infondate e in parte improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, l’appello va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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