Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 27-09-2011, n. 34877 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Temi con decreto del 18.11.2009, emesso "de plano", dichiarava inammissibile ex art. 410 c.p.p. l’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta da:

MA.VI. parte denunciante nel procedimento penale a carico di F.F. e M.G. indagati per i reati di truffa e falso, e disponeva l’archiviazione del procedimento.

La Ma. impugna per cassazione il provvedimento, censurando la motivazione adottata.

La giurisprudenza di legittimità ritiene ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice che, nonostante l’opposizione della persona offesa, abbia disposto "de plano" l’archiviazione senza ricorrere al procedimento camerale e senza motivare circa l’inammissibilità dell’opposizione (Cass. pen. Sez. 4, 20.09.2006 n. 37357).

Nella specie, tuttavia, prima di procedere all’esame dell’eventuale fondatezza dell’impugnazione, va osservato che il ricorso è stato proposto direttamente dalla parte e sottoscritto dalla stessa.

La Giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che "Il ricorso per cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale "ad hoc" ai sensi dell’art. 122 c.p.p." Cassazione penale sez. un., 27 settembre 2007 n. 47473.

Consegue l’inammissibilità del ricorso così come proposto con conseguente impossibilità di ulteriore esame, a nulla rilevando che il medesimo contenga la delega ad un legale per il deposito, essendo necessaria la sottoscrizione del difensore.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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