Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5567 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E. E. s.a.s., con istanza del 19 aprile 1996, chiedeva al Comune di Courmayer il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato ad uso residenziale da realizzarsi sul mappale 474, foglio 41.

Il Sindaco con provvedimento n. 8431 del 20 giugno 1996, "considerato che il fabbricato di cui si tratta è previsto in zona C2/1 soggetta al PUD di iniziativa pubblica o privata…considerato che dalla data di approvazione della variante generale al prg (23.6.89) nella zona di cui si tratta non sono realizzate opere di urbanizzazione primaria sufficiente a soddisfare l’esigenza necessaria all’intera zona, per cui non è venuta meno la motivazione di previsione del PUD", esprimeva diniego.

La società proponeva ricorso al TAR Aosta per l’annullamento del suddetto provvedimento, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari; degli artt. 24 e 29 delle norme tecniche di attuazione in relazione agli artt. 3 e 4 della l. reg. n. 11 del 1979 e all’art. 2 della l. n. 1187 del 1968 ed eccesso di potere per illogicità, travisamento, difetto dei presupposti e della motivazione, in quanto il PUD non potrebbe che essere riservato all’iniziativa pubblica per cui la relativa prescrizione sarebbe decaduta ai sensi dell’art. 2, l. n. 1187 del 1968;

2) violazione e falsa applicazione di norme regolamentari (art. 29 delle norme tecniche di attuazione); eccesso di potere per illogicità, travisamento, difetto dei presupposti e della motivazione, in quanto la prescrizione di previa formazione del PUD, quand’anche vigente, non potrebbe riguardare l’intera zona C2/1 di piano, ma un ambito più ristretto;

3) violazione e falsa applicazione di norme di legge e di norme regolamentari (art. 4 della l. reg. n. 11 del 1979 e dell’art. 29 delle NTA) ed eccesso di potere per illogicità, travisamento, difetto dei presupposti e della motivazione, perché, in ogni caso, per le caratteristiche dell’intervento proposto, la predisposizione del PUD non sarebbe necessaria;

4) eccesso di potere per sviamento, in quanto il richiamo nel provvedimento della delibera di consiglio comunale n. 16 del 27 maggio 1996 dalla valenza meramente politica sarebbe stato strumentalmente usato per evitare il rilascio della concessione E..

Con sentenza n. 123 del 19 agosto 1998, il TAR Valle d’Aosta, nella pienezza del contraddittorio, essendosi costituito in tale fase del giudizio il comune di Courmayer, annullava il provvedimento impugnato, avendo ritenuto fondata la censura dedotta con il secondo motivo di ricorso, in quanto l’art. 29 delle NTA consente all’amministrazione di autorizzare eventuali riduzioni delle superfici minime in relazione ai requisiti funzionali del piano. Respingeva, invece, gli altri motivi di ricorso.

Avverso la suddetta sentenza E. E. s.a.s. ha proposto l’appello qui in esame con il quale ne chiede la riforma nelle parti in cui ha comportato il rigetto del primo, terzo e quarto motivo di gravame, qui riproposti, il cui accoglimento sarebbe maggiormente satisfattivo delle proprie ragioni e darebbe ingresso anche ad un’azione risarcitoria nei confronti del comune.

Il comune di Courmayer non si è costituito in giudizio.

La società, in prossimità dell’udienza di trattazione della causa, ha depositato alcune rappresentazioni fotografiche dei luoghi e la sentenza n. 180 del 2001 del TAR Aosta relativa al diniego di autorizzazione del nuovo progetto da essa presentato con riduzione del PUD della zona C2/1 di p.r.g. alla superficie interessata dalla costruzione del fabbricato.

Su queste precisazioni, alla pubblica udienza del 29 aprile 2011, la causa è stata assunta in decisione.

L’appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

1.- Con il primo motivo di ricorso, la società appellante sostiene l’illegittimità del diniego di concessione edilizia in relazione alla necessità della previa formazione del PUD che, a suo dire, sarebbe uno strumento di esclusiva iniziativa pubblica e come tale decaduto ai sensi dell’art. 2 della l. n. 1187 del 1968.

La censura è infondata.

Come evidenziato nella sentenza appellata, lo strumento urbanistico denominato PUD (piano urbanistico di dettaglio) non costituisce un vincolo procedimentale di esclusiva iniziativa pubblica.

Tale piano urbanistico è regolato dagli articoli 3 e 4 della l. reg. 27 marzo 1979, n. 11 che al titolo primo contiene norme in materia di convenzioni tipo, di poteri sostitutivi e di agevolazioni di ordine economico concernenti l’edificabilità dei suoli e in materia di piani urbanistici di dettaglio.

In particolare, l’art. 3 della suddetta legge, nell’escludere l’applicabilità nella regione Valle d’Aosta dei piani di lottizzazione di iniziativa privata (dichiara espressamente che non trova applicazione l’art. 28 della legge statale 17 agosto 1942, n. 1150), individua i PUD quali piani urbanistici di dettaglio che il piano regolatore generale riserva all’iniziativa pubblica.

La stessa norma, tuttavia, all’ultimo comma stabilisce, che nei casi in cui il p.r.g. prevede che nelle zone di recupero di cui all’art. 27 della l. 5 agosto 1978, n. 457 o in altri determinati ambiti, la concessione E. debba essere preceduta dalla approvazione del PUD, gli aventi titolo possono promuovere la formazione dei piani stessi ai sensi del successivo articolo 4.

Secondo quanto dispone l’art. 4, la funzione del PUD di iniziativa privata è quella di esplicitare negli ambiti da esso considerati le indicazioni del p.r.g. ed, eventualmente, di proporre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici sia puntuali che a rete.

L’art. 4 stabilisce anche che, ove i privati si avvalgano di tale facoltà, devono presentare al comune una bozza di convenzione con cui vanno regolati i rapporti tra i proponenti e il comune in ordine alla realizzazione delle opere infrastrutturali e allo scomputo parziale o totale del contributo afferente la concessione edilizia.

In tale contesto normativo, non può essere condivisa la tesi di parte ricorrente sulla decadenza di tale vincolo procedimentale ai sensi dell’art. 2 della l. n. 1187 del 1968, perché se è vero che il comune di Courmayer non ha adottato nei termini di cui alla suddetta legge alcun piano di dettaglio relativo alla zona C2/1 in cui ricade il suolo interessato dalla domanda di concessione E. in questione, è pur sempre concesso al privato di proporre un piano di dettaglio di iniziativa privata, sicché non si verifica il fenomeno della decadenza previsto dall’art. 2 della l. n. 1187 del 1968 per i vincoli procedimentali di esclusiva iniziativa pubblica.

2.- Ugualmente non può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo la quale la facoltà concessa al privato di proporre il PUD si esaurirebbe in un atto di impulso al comune nel cui potere resterebbe, comunque, l’approvazione o meno di tale piano urbanistico di dettaglio.

Invero, il potere del comune di autorizzare o meno il piano di dettaglio elaborato dal privato è espressione della stessa funzione del comune di gestione del territorio, che presuppone la valutazione dell’istanza del privato, la sua conformità alle norme del piano urbanistico generale e la soddisfazione delle finalità cui è preordinato tale piano.

In definitiva, deve ritenersi che nella legislazione valdostana è stato previsto un sistema di pianificazione attuativa dotato di articolazioni ben distinte che riserva una diversa considerazione al PUD di iniziativa pubblica rispetto a quello di iniziativa privata, cui consegue la facoltà del privato di avvalersi di tale istituto, onde pervenire all’edificazione della zona, fermo restando che il PUD, quand’anche di iniziativa privata non può che riferirsi ad una zona o sottozona di piano della quale deve prevedere un’armonica dislocazione di edilizia abitativa e servizi.

3.- Con il terzo motivo, la società sostiene che la formazione del piano attuativo non sarebbe necessaria nel caso del mappale 474, foglio 41, interessato dall’intervento, in quanto tale area sarebbe sufficientemente urbanizzata.

La censura, come già rilevato nella sentenza appellata, è sfornita di elementi probatori, non potendo assumere significato concludente le circostanze che l’area asservita alla costruzione da realizzare, della superficie di 1.500,00 metri, sia fornita di rete stradale, idrica ed elettrica e costituisca una quota marginale e di estensione minima rispetto all’intera zona della superficie di 27.000 metri quadrati.

Invero, un’area compresa in una più ampia zona di piano, la cui edificabilità è subordinata alla formazione di un piano di dettaglio, non è valutabile autonomamente ma in un contesto organico dell’intera zona o di sottozone rispetto alle quali vanno verificate le urbanizzazioni e la loro localizzazione.

Diversamente, ove si consentano interventi edilizi diretti, la localizzazione delle urbanizzazioni finirebbe con il concentrarsi su alcuni suoli a favore di altri con violazione non solo delle norme di equa ripartizione degli oneri e dei vantaggi derivanti dalla destinazione edificatoria di una zona ma anche di un assetto organico e ordinato del territorio.

Né ciò sarebbe in contrasto con la possibilità di formulare piani di dettaglio per sottozone o anche per superfici minime.

4.- Quanto alla censura di sviamento di potere, essa – come già rilevato nella sentenza appellata – si fonda su semplici illazioni non suffragate da alcun serio riscontro, emergendo dall’intera vicenda solamente l’intenzione del comune di Courmayer di prevenire interventi edilizi che prescindano da una programmazione urbanistica della più ampia zona di piano.

Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese di giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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