Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 27-09-2011, n. 34876

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto dell’11.11.2010 Z.G., Z. M. denuncianti nel procedimento a carico di L.D. indagato per il reato di cui all’art. 644 c.p. hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del loro difensore, avverso il decreto in data 08.09.2010, con il quale il GIP presso il Tribunale di Cassino aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale sopra indicato;

I ricorrenti censurano il decreto perchè emesso in violazione del termine di gg. 10 previsto dagli artt. 408 e 410 c.p.p. per la proposizione dell’opposizione e sottolineano come la richiesta di archiviazione è stata notificata in data 31.07.2010 mentre il decreto di archiviazione è stato emesso dal Gip in data 08.09.2010, senza tenere conto che, per effetto della sospensione dei termini feriali, il termine per proporre opposizione andava a scadere in data 24.09.2010, entro il quale l’opposizione è stata effettivamente proposta.

Chiedono pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si tratta di un motivo fondato.

Va premesso che la Giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. (Cassazione penale, sez. 5, 13/12/2010, n. 1508).

Da tale principio si ricava che il diritto al contraddittorio della persona offesa sulla proposta opposizione è intangibile, sicchè ogni sua violazione comporta la nullità del decreto di archiviazione.

Nella specie tale diritto è stato violato attraverso il mancato rispetto del termine di gg. 10 a proporre opposizione, avendo il Gip deciso prima dello scadere della sospensione feriale dei termini, applicabile anche all’opposizione all’archiviazione.

Invero, attesa la natura processuale del termine di dieci giorni concesso alla persona offesa dall’art. 408 c.p.p., comma 3 per la presentazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, anche al suddetto termine si applica la regola generale di cui alla L. n. 742 del 1969 sulla sospensione dei termini in periodo feriale.

(Cassazione penale, sez. 4, 12/02/2002, n. 20547).

All’accertata violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 410 c.p.p., segue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Cassino – in diversa composizione – per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cassino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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