Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 27-09-2011, n. 34875

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto del 15.10.2010 S.C.P.L.M. denunciante nei confronti di B.C. per il reato di truffa, ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto in data 21.04.2010, con il quale il GIP presso il Tribunale di Torino aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale sopra indicato senza disporre l’udienza camerale, in quanto l’opposizione della parte offesa, pur se tempestivamente proposta, non era stata trasmessa al Gip;

inviata finalmente ma in ritardo l’opposizione, il Gip, con provvedimento del 29.09.2010, la respingeva perchè fuori termine;

la parte denunciante, lamenta che il ritardo degli uffici non poteva impedire di ritenere tempestiva la propria opposizione;

Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si tratta di un motivo fondato.

Va premesso che il Gip, pur avendo rilevato la violazione del contraddittorio, non aveva il potere di revocare il decreto di archiviazione, perchè tale potere non rientra nel vigente sistema processuale; (Cass. pen. Sez. 5, 05.07.2010 n. 35920).

Le eventuali doglianze nei confronti del medesimo decreto di archiviazione, per violazione del contraddittorio della persona offesa, possono essere fatte valere con il tempestivo ricorso per cassazione, come nella specie, (Cass. Pen. Sez. 6, 25.01.2011 n. 3414).

Il provvedimento con il quale il Gip ha pronunciato "de plano" l’archiviazione risulta censurabile per violazione del diritto al contraddittorio, atteso che la parte offesa aveva indicato le opportune e specifiche investigazioni suppletive, consistenti nell’acquisizione dell’originale della fattura oggetto di denuncia, sicchè il giudice doveva ricorrere all’udienza camerale, senza la quale il decreto di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e, quindi, impugnabile con ricorso per cassazione. (Cass. Pen. Sez. 4 21.02.2008 n. 19476).

Nè tale conclusione può cambiare a causa del ritardo con il quale il Gip è venuto a conoscenza dell’opposizione proposta dalla parte offesa, perchè il ritardo dell’ufficio non può pregiudicare il diritto della parte offesa, per la quale occorre avere riguardo al tempestivo deposito dell’atto di opposizione, a nulla rilevando le eventuali disfunzioni nella trasmissione del medesimo all’interno degli uffici.

All’accertata violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 410 c.p.p., segue l’annullamento senza rinvio sia del decreto di archiviazione emesso in violazione del contraddittorio e sia del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Torino per esame dell’opposizione all’archiviazione proposta dalla parte offesa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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