Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5564 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Foligno impugna la sentenza del T.a.r. Umbria indicata in epigrafe con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società cooperativa D. Centro Servizi, è stata annullata la gara esitata nell’aggiudicazione in favore della Cooperativa sociale S. I. M. dell’appalto dei servizi cimiteriali comunali per vizi attinenti alle modalità di valutazione e di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di valutazione.

La D. Centro Servizi si è costituita in giudizio resistendo ai motivi di gravame, avanzando altre censure inerenti la procedura di gara non esaminate in quanto assorbite nonché proponendo appello incidentale in merito al mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno.

In prossimità dell’udienza di discussione, il Comune di Foligno ha depositato memoria con allegato atto di transazione in copia conforme all’originale, sottoscritto dalle parti in data 5.2.2010, con cui la D. Centro Servizi ha dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza del T.a.r. Umbria n. 694 del 31.10.2008, affermando di non avere più interesse al giudizio previo annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.

All’udienza del 14 giugno 2011, fissata per la discussione del ricorso, entrambe le parti hanno confermato l’intervenuta rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado.

La dichiarazione di rinuncia da parte dell’appellato all’azione intrapresa ed agli effetti in suo favore derivanti dalla sentenza di primo grado dimostra il venir meno dell’interesse al ricorso in ordine al quale è intervenuta la pronunzia, con conseguente necessità di riforma della sentenza di primo grado.

Sussistono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese nei due gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza del T.a.r. Umbria n.694/2008 del 31.10.2008, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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