Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 27-09-2011, n. 34868

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Cirò, con sentenza del 24.03.2010, condannava C.C.A. alla pena di Euro 103 di ammenda perchè ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 639 c.p. per avere imbrattato il lido balneare di proprietà di A.V., gettando sulla pedana dello stabilimento balneare alcuni sacchi di spazzatura; fatti del 30.08.2005;

Ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo:

1 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d) ed e).

1)- il ricorrete censura la decisione impugnata per illogicità della motivazione e travisamento della prova, avendo ritenuto che l’imputato abbia inteso imbrattare il lido mentre, in realtà, era emerso dagli atti l’accidentalità dell’episodio dovuto alla semplice rottura del sacco contenente la spazzatura;

2)- mancava dunque la prova della volontarietà dell’azione e della ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato;

3)- mancava anche la prova dell’elemento oggettivo del reato atteso che la natura solida della spazzatura fuoriuscita dal sacco consentiva una facile rimuovibilità ed escludeva la rilevanza del pregiudizio;

Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso pur se non palesemente infondati, non tengono conto del fatto che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata: – sia per quanto riguarda l’elemento intenzionale, che il giudicante ritiene provato attraverso le dichiarazioni testimoniali raccolte e le parziali ammissioni dello stesso C., e: – sia per quanto riguarda l’elemento oggettivo, che il giudicante ritiene provato attraverso l’accertamento della sia pure temporanea ma apprezzabile inutilizzabilità del bene imbrattato;

anche riguardo alle statuizioni civili la sentenza del giudice di pace appare congrua atteso che, pur ritenendo la sussistenza dell’imbrattamento contestato, ha escluso la ricorrenza di un danno risarcibile, stante la facile rimuovibilità della spazzatura rovesciata;

La Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. (Cassazione penale sez. 4^ 29 gennaio 2007 n. 12255).

Tanto premesso, non può omettersi di rilevare l’intervenuta prescrizione del reato contestato. All’accertamento del fatto illecito consegue la conferma delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; conferma le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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