Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5558 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società T. Petroli s.r.l. impugnava la sentenza del T.a.r. Lazio, Latina, n. 16 dicembre 2008 n. 1857, dichiarante inammissibile il ricorso dalla stessa proposto per l’esecuzione del giudicato ex sentenza del medesimo T.a.r. 6 ottobre 1995 n. 721.

Con ricorso depositato il 7 ottobre 2008 e comunicato al Comune di Cassino ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 R.D. 17.8.1907 n. 642, la società T. Petroli esponeva che:

– con istanza 5.10.1987 aveva chiesto al Comune di Cassino il rilascio dei provvedimenti abilitativi per installare ed esercitare un impianto di distribuzione di carburanti sulla superstrada CassinoAtinaSora, mediante trasferimento per concentrazione degli impianti siti in Comune di Piedimonte San Germano ed in Comune di Pignataro Interamma;

– con delib. 20.4.1993 n. 41/8 il Comune resistente aveva respinto detta istanza;

– in pendenza del ricorso giurisdizionale avverso detto diniego (r.g.n. 1168/1993) il provvedimento era stato annullato dal Co.re.co. di Frosinone nella seduta del 18.6.2003;

– proposto un nuovo atto di diffida, il Comune con il provvedimento sindacale 7.3.1994 n. 7666/5, aveva respinto nuovamente l’istanza della ricorrente;

– avverso tale provvedimento essa ricorrente aveva proposto un ulteriore ricorso innanzi al T.a.r. iscritto al r.g.n. 871/1994;

– con sentenza n. 721 del 6.10.1995 il T.a.r. aveva dichiarato improcedibile il ricorso r.g.n. 1168/1993 ed accolto il ricorso r.g.n. 871/1994;

– passata in giudicato la sentenza, la ricorrente con atto di diffida ex art. 90, comma 2, r.d. n. 642/1907, notificato in data 31.10.1996 – e con successive ulteriori lettere – aveva intimato alla p.a. di eseguire il provvedimento giudiziario;

– stante l’inerzia del Comune, la ricorrente – rappresentando che nelle more era intervenuta una legge regionale che, in ragione della vicinanza di altro impianto, aveva reso impossibile la realizzazione del proprio – aveva proposto ricorso r.g.n. 260/2002, chiedendo il risarcimento del danno per equivalente;

– detto ricorso era stato respinto con sentenza n. 291 del 23.4.2007, sul presupposto che "non è condivisibile l’assunto secondo cui il giudicato della Sezione non sarebbe più eseguibile", dal momento che tale giudicato "avrebbe potuto essere attuato se la ricorrente avesse proposto ricorso per l’ottemperanza".

Tanto premesso, la società ricorrente proponeva il ricorso per l’ottemperanza, allo scopo di ottenere una rideterminazione dell’amministrazione sull’istanza di cui al giudizio definito con la sentenza n. 721 del 6.10.1995.

Con atto depositato il 20 novembre 2008, si costituiva in giudizio il Comune di Cassino, eccependo l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall’azione.

Il T.a.r. adìto, con la sentenza in questione, riteneva il ricorso inammissibile.

Il Tribunale, premesso che l’art. 90, r.d. n. 642/1907, prevede che "I ricorsi, nei casi di cui all’art. 23 n. 5 della legge, si propongono (…) finché duri l’azione di giudicato, ma non prima di trenta giorni da quello in cui l’autorità amministrativa sia stata messa in mora di provvedere", affermava che "il termine per avviare il giudizio di ottemperanza è, in forza dell’art. 90, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, quello proprio dell’azione di giudicato, cioè, secondo l’art. 2953, c.c., quello prescrizionale di dieci anni, non già quello decadenziale di sessanta giorni, ma che "l’azione per l’ottemperanza del giudicato dev’essere instaurata, a pena d’inammissibilità, entro dieci anni, termine decadenziale e non di prescrizione e, come tale non idoneo ad essere interrotto, se non con la proposizione del relativo ricorso ex art. 37, legge T.a.r." e che "non hanno valore interruttivo del decorso del termine, di conseguenza, atti diversi, quali gli atti di messa in mora, che sono atti preliminari al ricorso per ottemperanza, secondo l’art. 90, II comma".

Tanto evidenziato, osservava il collegio di prime cure che la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza era stata depositata in data 6.10.1995 e, non essendo stata notificata, il termine lungo per l’impugnazione era scaduto il 20.11.1996.

Da tale data, quindi, secondo il T.a.r., decorreva il termine decadenziale di dieci anni per proporre ricorso per ottemperanza, con scadenza il 20.11.2006, per cui, essendo stato il ricorso, invece, depositato il 7 ottobre 2008, quasi due anni oltre la decadenza dal menzionato termine, esso era divenuto, pertanto, inammissibile.

Avverso la prefata sentenza proponeva appello la T. Petroli, sostenendone l’erroneità e l’ingiustizia sotto svariati profili.

Resisteva il Comune, che chiedeva la reiezione del gravame.

Le parti depositavano memorie in vista dell’udienza di discussione.

Alla camera di consiglio del 20 luglio 2010 la causa veniva spedita in decisione.

L’appello risultava fondato, per questa sezione giudicante, nei limiti di cui appresso.

Come correttamente evidenziato dall’appellante, in considerazione del fatto che l’esecuzione dei pronunciamenti del giudice costituisce un obbligo per la p.a. e che il giudizio di ottemperanza non è un giudizio impugnatorio, tendendo esclusivamente l’azione medesima ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto risultante dal giudicato, il termine per proporre l’azione di giudicato è quello decennale di prescrizione e non di decadenza (cfr. C.S., sez. V, dec. 28.5.2009 n. 3261; sez. IV, dec. 10.10.2005 n. 5474), come, invece, erroneamente ritenuto dal T.a.r. nella sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l’actio iudicati, ritenendo il termine decennale come di decadenza e non di prescrizione, contrariamente al disposto dell’art. 2953, c.c., espressamente qualificante tale termine decennale come termine prescrizionale del diritto.

Pertanto, essendo il termine per la proposizione del giudizio di ottemperanza fissato a pena di prescrizione e non di decadenza, appare ineludibile che il ricorso per ottemperanza proposto per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 722/1995 fosse ammissibile, in quanto il termine prescrizionale era stato interrotto dalla proposizione del precedente ricorso per ottemperanza n. 260/2002, definito con la sentenza n. 291/2007, la quale, peraltro, nel respingere la richiesta di risarcimento del danno per equivalente, derivante dal mancato conseguimento dell’utilità finale, aveva dato atto della circostanza che l’odierna appellante era ancora in termini ("in realtà ancora potrebbe"), e cioè potrebbe ancora agire "per giocarsi la chance" di "ottenere la ripetizione dell’occasione perduta".

Tuttavia, dato il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza (1987), riteneva il collegio di dover acquisire dalle parti documentati chiarimenti in ordine alla circostanza se l’attuale situazione della rete distributiva ed i provvedimenti normativi nel frattempo sopravvenuti consentissero di ritenere sussistente la possibilità (e, quindi, l’interesse) per la ricorrente di esercitare l’impianto in questione, concedendo all’uopo un termine di sessanta giorni e rinviando per la trattazione all’udienza da fissarsi con apposito provvedimento presidenziale.

Adempiuti gli incombenti, la vertenza tornava in decisione.

Motivi della decisione

L’appello va accolto (con la presente decisione in forma semplificata), nel senso che, in riforma della sentenza impugnata, deve ritenersi ammissibile il ricorso di primo grado, una volta espletati gli incombenti istruttori di cui sopra per poter meglio valutare se la situazione sopravvenuta consenta l’ottenimento del bene della vita, per la cui tutela la ricorrente aveva proposto azione in questa sede.

Con rispettive memorie, la T. Petroli appellante ed il Comune di Cassino appellato esponevano le proprie argomentazioni al riguardo, dopo di che la vertenza passava nuovamente in decisione, convincendosi il collegio della fondatezza del presente appello, come sostanzialmente già rilevato nella pregressa decisione di questa sezione n. 1075/2011, per cui, ovunque siano ubicati altri impianti di distribuzione di carburante preesistenti, di qualsiasi numero e/o superficie ed a qualsivoglia distanza, quello in discussione può essere assentito, a ciò non ostando (semmai costituendone, anzi, ulteriore supporto motivazionale) l’intervenuta autorizzazione (con relativi ricorsi pendenti) di un nuovo impianto limitrofo ad esso, subito dopo la notificazione del presente ricorso in ottemperanza di primo grado: il tutto, con spese ed onorari del doppio grado di giudizio di ottemperanza liquidati in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie il ricorso in ottemperanza n. 367/2010, come proposto in primo grado e, per l’effetto, concede termine alla p.a. di 60 giorni per adempiere, decorsi invano i quali, si attiverà entro i 60 giorni successivi un commissario ad acta appositamente fin da ora nominato nella persona del Prefetto di Latina, con facoltà di subdelega ad un dirigente della stessa Prefettura.

Condanna il Comune di Cassino soccombente a rifondere all’impresa T. Petroli vittoriosa le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio di ottemperanza, liquidati in complessivi euro tremila/00, oltre alle spese generali ed ai dovuti accessori di legge, salvo l’onorario (liquidabile con separata ordinanza) spettante al commissario eventualmente attivatosi, dietro presentazione di pertinente sua relazione informativa.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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