Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 27-09-2011, n. 34865

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.V.:

Impugna per cassazione la sentenza emessa in data 22.09.2010 dalla Corte di appello di Napoli confermativa della condanna del Tribunale della stessa città con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di truffa continuata ( artt. 81 e 640 c.p.) commessa fino al (OMISSIS);

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Il ricorrente deduce che erroneamente era stata dichiarata la sua contumacia nel giudizio di primo grado e, pur in presenza di una rinuncia a comparire, egli doveva essere avvisato dei rinvii disposti dopo la prima udienza.

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato atteso che sostiene una tesi difforme da quella costantemente affermata in sede di legittimità ove si è chiarito che la rinuncia a comparire all’udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l’udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l’imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore, sicchè non gli è dovuto alcun avviso per i rinvii del dibattimento (Cassazione penale, sez. 5, 15/07/2010, n. 36609).

Per altro è infondata anche la deduzione relativa alla dichiarazione di contumacia atteso che dall’esame degli atti dibattimentali emerge che l’imputato è stato dichiarato "rinunciare a comparire" alla prima udienza del 14.02.2007 e così alle successive, senza mai venire dichiarato contumace.

Consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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