Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5554 Appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del T.A.R Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del giudizio di merito come da avviso dato alle parti in camera di consiglio;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe specificato la parte appellante impugna le sentenze con le quali il Primo Giudice ha respinto i due distinti ricorsi proposti in primo grado da G., Consorzio di Cooperative Sociali, avverso gli atti relativi alla concessione in comodato d" uso di locali di proprietà comunale ed all’affidamento della gestione del centro benessere e di aggregazione sociale all’associazione di promozione sociale H.;

Ritenuto che, secondo un condivisibile e costante orientamento ermeneutico di questo Consiglio di Stato, deve ritenersi inammissibile l’appello cumulativamente diretto nei confronti di distinte sentenze (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1129; 23 novembre 2007 n. 600; 17 febbraio 2006 n. 617; sez. VI, 26 maggio 1997 n. 685; sez. V, 14 luglio 1997 n. 805; CGA 5 aprile 2002 n. 182; cfr. anche Cass., Sez. I, 13 gennaio 1993 n. 342 e Sez. III, 6 giugno 1994 n. 5472); Reputato, infatti, anche luce dello jus supervenines di cui al codice del processo amministrativo, che:

l’appello cumulativo non è previsto da alcuna disposizione della legge processuale, che contempla quale caso esclusivo di impugnazione unica di più sentenze quello contro le pronunce non definitiva e definitiva rese nello stesso giudizio ( artt. 340 e 361 c.p.c.);

lo stesso codice di procedura civile, richiamato dall’art. 39 del codice del processo amministrativo, prevede la trattazione di più cause in un solo giudizio per iniziativa dell’attore ( artt. 103, 104, 31, 32 e 33 c.p.c.), oppure per riunione disposta dal giudice ( artt. 274, 31, 32, 33 e 40 c.p.c.), solo in primo grado e nei casi di connessione predeterminati dalla legge mentre non sussiste alcuna norma dedicata alla riunione dei giudizi d’impugnazione contro sentenze diverse;

quanto al giudizio amministrativo, l’art. 70 del codice del processo amministrativo, applicabile al processo d’appello ai sensi dell’art. 38 del medesimo testo normativo, al pari del previgente art. 52 del r.d. 6 agosto 1907 n. 642, recante il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, conferisce al giudice amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi, con la conseguenza che ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al giudice amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell’economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati;

la riunione disposta dal giudice è una riunione a posteriori, adottata insieme con la decisione definitiva o in vista di una uniforme decisione definitiva delle cause e quando le parti hanno ormai definito le loro posizioni, mentre l’iniziativa posta in essere a priori dall’appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze, in violazione dell’art. 101 del codice del processo amministrativo, che qualifica l’appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili (cfr., sul punto, in particolare sez. V n. 617/2006);

Reputato, in definitiva, che risulta inammissibile l’appello proposto dal Comune ricorrente avverso le due distinte sentenze che hanno accolto i distinti i ricorsi articolati in primo grado avverso diversi provvedimenti, senza che abbia rilievo, alla stregua delle considerazioni svolte, il contenuto analogo delle statuizioni giurisdizionali gravate;Ritenuto altresì che il regime delle spese deve seguire la regola della soccombenza nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Condanna il Comune appellante al pagamento, in favore di G. Cooperative Sociali, delle spese relative al presente rado di giudizio, che liquida nella misura di euro 5.000//00 (cinquemilò//00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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