Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-02-2012, n. 1785 Provvedimenti di polizia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero degli Interni proponeva reclamo avanti la Corte d’appello di Genova avverso il provvedimento con cui il Tribunale di la Spezia aveva, in data 173.8.2009, disposto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino (OMISSIS) S.S., in accoglimento del ricorso da questi presentato contro il diniego, oppostogli l’11.5.2009 dal Questore di La Spezia, di conversione del suo permesso di soggiorno per cure mediche, scaduto fin dal 25.3.2008, in permesso di soggiorno per motivi familiari.

L’Amministrazione reclamante censurava il provvedimento del primo Giudice sotto diversi profili sostenendo la non convertibilità del temporaneo permesso di soggiorno, già rilasciato al S. e da tempo scaduto, in ipotesi diverse da quelle di cui agli artt. 19 segg. T.U. Immigrazione ed evidenziando che ostavano, inoltre alla possibilità per l’interessato (entrato irregolarmente in Italia il 13.1.1994 con l’uso di un passaporto jugoslavo falso) di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari i suoi gravi precedenti penali (sentenza del 26.9.2000, irrevocabile dall’11.11.2000, della Corte di Appello di Milano, che lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e L. 10.000.000 di multa per il reato di sfruttamento della prostituzione) e che, infine, il reclamato fosse stato, in data 14.3.2003, raggiunto da un decreto di espulsione da parte del Prefetto di La Spezia, confermato dal Tribunale di quella città, e mai successivamente revocato;

S.S., si costituiva con memoria del 21.12.2009 eccependo l’inammissibilità e ..comunque, l’infondatezza del reclamo avversario chiedendone il rigetto.

La Corte d’appello di Genova, con decreto depositato il 18.2.10, accoglieva il reclamo rigettando il ricorso del S..

Quest’ultimo ricorre avverso il citato provvedimento sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso l’amministrazione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il S. deduce la violazione dell’art 739 epe per avere l’Avvocatura notificato il reclamo oltre i dieci giorni dalla comunicazione del decreto,non dovendosi applicare nel caso di specie il periodo di sospensione feriale per i termini di impugnazione.

Con il secondo motivo contesta che il permesso di soggiorno per cure mediche D.P.R. n. 394 del 1999, ex artt. 19 e 28 non possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari.

Con il terzo motivo assume che non possa considerarsi ragione ostativa al rilascio pel permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare la precedente condanna penale, dovendosi,invece, valutare la minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Con il quarto motivo assume che il provvedimento di espulsione non può essere causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Il primo motivo è infondato.

La sospensione dei termini per il periodo feriale non si applica in materia civile, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 3, ai processi previsti dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, tra i quali non rientrano le cause in materia di immigrazione.

La presente causa,inoltre,non può ritenersi rientrante tra quelle la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti perchè, a prescindere da ogni valutazione nel merito, non risulta effettuata la dichiarazione d’urgenza da parte del giudice preposto alla causa come previsto dall’art. 92, comma 2 dell’ordinamento giudiziario.

Il secondo ed il quarto motivo del ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi e gli stessi si rivelano infondati.

E’ accertato in causa che il S. sia stato oggetto in data 14.3.2003 di un decreto di espulsione da parte del Prefetto di La Spezia, confermato dal Tribunale di quella città, e mai successivamente revocato e che, successivamente, lo stesso ha usufruito di permesso di soggiorno per cure mediche, in quanto marito convivente di madre in stato di gravidanza,scaduto fin dal 25.3.2008.

Il ricorrente sostiene che, in virtù di detto permesso di soggiorno, debba considerarsi regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi dell’art. 30 T.U.I., e legittimato,quindi, a chiedere la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in quello per motivi familiari ai sensi del citato art. 30 sostenendo, inoltre, che l’espulsione in via amministrativa non è ostativa al ricongiungimento familiare per effettuare il quale non è necessaria la speciale autorizzazione al reingresso in Italia dello straniero espulso come previsto dall’art. 13, comma 13, TUI. L’assunto è erroneo sotto diversi profili.

Il permesso di soggiorno per cure mediche è previsto dall’art. 36 TUI per il periodo necessario alle terapie. Nel caso di specie è stato rilasciato al S., ai sensi degli artt. 19 e 28 TUI, per assistere la moglie in gravidanza e nel periodo successivo al parto.

In virtù di detto permesso il ricorrente,ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d) TUI, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 2000,non poteva essere espulso fino alla conclusione dei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Scaduto detto termine il provvedimento di espulsione irrogato in data 14.3.03 ha ripreso la sua piena efficacia.

Al momento dunque della presentazione della domanda di conversione in data 4.4.08, il S. non poteva considerarsi regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

Va infatti osservato che il rilascio di un permesso temporaneo per motivi di cura,avente natura puramente umanitario, conserva la sua validità per il periodo strettamente necessario alle terapie e sospende l’eventuale provvedimento di espulsione ma non ne determina l’annullamento o la revoca, per cui, scaduto il permesso temporaneo, il detto provvedimento di espulsione riprende la sua efficacia e comporta inevitabilmente, se non revocato, il rigetto della domanda di conversione.

E’ a tale proposito erroneo l’assunto del ricorrente di cui al quarto motivo di ricorso secondo cui l’espulsione in via amministrativa non è ostativa al ricongiungimento familiare per effettuare il quale non è necessaria la speciale autorizzazione al reingresso in Italia dello straniero espulso come previsto dall’art. 13, comma 13, TUI. Va infatti rammentato che, ai sensi di tale ultimo art., la necessità della speciale autorizzazione al rientro nel territorio nazionale per lo straniero espulso "non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell’art. 29".

L’art. in questione si riferisce esclusivamente all’ipotesi di ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 TUI che non ricorre nel caso di specie avendo il ricorrente chiesto la conversione del permesso per cure in quello per motivi di famiglia ai sensi dell’art. 30 TUI, che è ipotesi diversa regolata da un diverso procedimento.

Quanto al terzo motivo che concerne la questione se non possa considerarsi ragione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari la precedente condanna penale, dovendosi, invece, valutare solo la minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, lo stesso è infondato.

Sul punto non può che riportarsi quanto già deciso da questa Corte in una fattispecie del tutto analoga e cioè che "il diritto al mantenimento dell’unita familiare riceve nella legislazione vigente una specifica regolamentazione sulle modalità di ingresso e sulle condizioni per la sua attuazione che fissa punti di equilibrio tra i diversi valori, costituzionalmente protetti, della unita familiare e del controllo statuale dei flussi di immigrazione (Cass. 16453/06 – 25026/05 22206/04 – 12223/03), con una sintesi che, ragionevolmente espressa, non compete al Giudice sindacare. La cogente scelta di fissare condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno, anche in conversione, per ragioni familiari, ravvisandole nella commissione di gravi reati (dettagliatamente richiamati nel T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, come novellato dalla L. n. 189 del 2002, art. 4 ed integrato dal D.Lgs. n. 5 del 2007, art. 2), appare quindi attuativa di tale punto di equilibrio" (Cass. 13972/11). "La ulteriore previsione specificativa, e limitativa, della non ammissione al permesso per i soli casi in cui il richiedente rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, previsione che per l’appunto richiede non l’ostatività automatica ma la deduzione della grave ed attuale pericolosità, è stata invece dettata dal D.Lgs. n. 5 del 2007, art. 2, comma 1, lett. A (di attuazione della Dir. 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare) ma per i soli casi di esame della richiesta di ricongiungimento ai sensi dell’art. 29 del T.U. da parte dello straniero regolarmente soggiornante a beneficio del coniuge residente nel paese di origine (vd. il testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2007 citato, art. 2 comma 1, lett. L." (Cass. 13973/11).

Nel caso di specie, il diniego del Questore si è invece appuntato sulla richiesta del ricorrente, da tempo in Italia, di vedersi convertire il p.d.s. in godimento per ragioni di salute in permesso per motivi familiari; ipotesi prevista dal diverso art. 30 TUI. Palese è dunque l’inapplicabilità della clausola di "pericolosità" alla vicenda del permesso in disamina.

Tutte le altre questioni restano assorbite Il ricorso va in conclusione respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2500,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012

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