Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 27-09-2011, n. 34864

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M.V.:

impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Campobasso, del 17.06.2010, che aveva riformato in parte la decisione emessa (li 18.12.2008) dal Tribunale di Isernia con la quale era stata riconosciuta colpevole dei reati di:

– danneggiamento del muro di tale S.G. nonchè di – furto dei relativi blocchi di pietra;

fatti del (OMISSIS);

in sede di gravame, infatti, la Corte di appello di Campobasso, aveva escluso la responsabilità per il delitto di furto e mantenuto ferma la condanna solo per il reato di danneggiamento, riducendo di conseguenza la pena;

nel ricorso si deducono:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1 co , lett. b) ed e).

1)- La ricorrente censura la decisione impugnata per non avere ritenuto la nullità verificatasi nel giudizio di 1^ grado, ove la riproduzione della videocassetta con le riprese filmate dell’episodio era stata disposta solo dopo l’audizione dei testi;

2)- In via subordinata eccepisce la prescrizione del reato;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il primo motivo è del tutto infondato e quindi inammissibile. La ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che la riproduzione della videocassetta contenente il filmato dell’episodio sarebbe stata disposta dal Tribunale solo dopo l’esame dei testi ma formula il motivo in maniera aspecifica in quanto omette di chiarire in qual modo l’eventuale tempestiva riproduzione del video avrebbe potuto modificare gli esiti dell’istruzione dibattimentale ed avrebbe potuto influire in maniera determinante sulla decisione. La ricorrente non considera che, in base ai principi espressi dalla Giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine ai motivi depositati dall’appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado. (Cassazione penale, sez. 3, 01/02/2002, n. 10156).

Inoltre, per ogni gravame, il combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) comporta l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi.

Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice del gravame, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame. (Cassazione penale, sez. 6, 06 febbraio 2003. n. 13261).

Per altro, il ricorrente non prende in alcuna considerazione la motivazione della Corte territoriale riguardo a tale eccezione, laddove osserva che i fotogrammi sono stati duplicati su supporto cartaceo e sono stati depositati in atti durante il dibattimento di l grado, ed omette di considerare che le norme che stabiliscono l’ordine di assunzione delle prove hanno natura ordinatoria e per la loro violazione non è prevista alcuna comminatoria di nullità od inutilizzabilità delle prove stesse ove venga rispettato il principio del contraddittorio (Cassazione penale, sez. 1, 30/03/1994).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità (Cassazione penale. sez. 2, 21 acrile 2006. n. 19578) atteso che al momento della sentenza di appello il reato non era ancora prescritto.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *