Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5553 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuta la sussistenza de presupposti di legge per la definizione del giudizio di merito con sentenza succintamente motivata come da avviso dato alle parti in camera di consiglio;

Rilevato che il presente giudizio tra origine dall’impugnazione, ad opera dell’odierna appellante, della nota del Comune di Trissino, prot. 10843 del 11.7.2011, con cui è stata rigettata la richiesta formulata da E. R. G. S.p.A. di non proseguire la procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni di Trissino, Brogliano e Cornedo Vicentino indetta con determina del Responsabile UTC n. 7 del 13.1.2011 unitamente alla proposizione di domanda intesa a conseguire la dichiarazione dell’obbligo del Comune di Trissino di non proseguire la procedura medesima in applicazione di quanto imposto dall’art. 24, co. 4, del d.lgs. 93/11;

Ritenuto che l’appello proposto da E. R. G. avverso la sentenza di rigetto pronunciata dal Primo Giudice non merita favorevole valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:

a)ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 93/2011, modificativo dell’art. 14, comma 8, del d.lgs n. 164/2000, "gli enti locali che, per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell’offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all’aggiudicazione dell’impresa vincitrice, possono procedere all’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara";

b)nel caso di specie è pacifico in atti che la procedura in esame è stata indetta, con bando pubblicato in data 15.1.2011 e lettera di invito del 10 giugno 2011, in epoca interiore all’entrata in vigore, in data 29 giugno 2011, dello jus superveniens che ha previsto, a regime, l’espletamento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione per ambiti territoriali di cui all’articolo 46bis, comma 2, del decretolegge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

c)risulta integrata anche l’ulteriore condizione richiesta dalla normativa sopravvenuta in merito alla necessità che la disciplina di gara preveda la definizione dei criteri di valutazione dell’offerta e del valore di rimborso al gestore uscente;

d)nel caso di specie, infatti, la lettera di invitodisciplinare di gara prevede espressamente i criteri di valutazione delle offerte (punto G) e di determinazione del valore del rimborso dovuto al gestore uscente (punto D);

e)la normativa di cui all’art. 24, comma 4, del D.l.vo n. 93/11 va infatti interpretata nel senso della sufficienza dell’indicazione dei criteri di computo del valore di rimborso senza necessità dell’indicazione di una cifra puntuale;

g)a sostegno di detta interpretazione si pone il dato letterale, che richiede la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e del valore del rimborso al gestore uscente senza imporre in modo esplicito l’enucleazione di una somma puntuale, in una con l’argomento teleologico secondo cui si deve preferire una soluzione ermeneutica che eviti l’imposizione di una condizione di difficile esigibilità che implichi la frustrazione della ratio di conservazione che anima la norma;

h) il contenzioso relativo all’esatta definizione del credito pecuniario vantato dal gestore uscente, in caso di contrasto tra stima dell’amministrazione e rivendicazione del gestore, rimane in ogni caso estraneo all’oggetto della procedura ed al conseguente sindacato del giudice amministrativo;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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