Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 27-09-2011, n. 34863

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.G.: Impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catania in data 10.12.2009 di conferma della decisione emessa li 05.12.2006 dal Tribunale della stesa città, con la quale, ritenuta l’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia;

nei motivi proposti si deduce:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)- Il ricorrente censura la decisione impugnata per avere omesso di considerare che l’avere indicato la provenienza dell’assegno – da lui ricevuto da tale D.P.F. – costituita la prova dell’assenza dell’elemento soggettivo del reato;

2) – in via subordinata, ricorreva nella specie l’ipotesi di cui all’art. 712 c.p.;

– andava applicata l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4;

3) – andava dichiarata l’intervenuta prescrizione.

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso non è palesemente infondato atteso che il ricorrente adduce una circostanza indicativa, sia pure in via d’ipotesi, della mancanza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice.

L’avere indicato il nome della persona da cui ha ricevuto l’assegno in questione sarebbe indicativo della buona fede del ricorrente.

Ogni ulteriore indagine è, però, preclusa dall’intervenuta prescrizione del reato, commesso in data (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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