Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5552 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto che:

a) l’oggetto del presente giudizio è costituito:

I) dal provvedimento comunale di aggiudicazione, in favore della ditta C., della gara di appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area P.I.P.

II) del provvedimento di esclusione, dalla medesima gara, della ditta Edil Strade per non aver raggiunto il punteggio tecnico minimo di 30/75;

b) la commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche, nella seduta riservata del 16 luglio 2010, prima dell’apertura delle buste "seguendo i criteri ed i sub – criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara, stabilisce le linee tecniche di valutazione relativamente all’attribuzione dei punteggi nel rispetto dei criteri indicati dal bando di gara stesso" (cfr. verbale n. 2);

c) l’impugnata sentenza ha accolto il primo motivo di ricorso con cui è stata contestata l’omessa verbalizzazione, da parte della commissione, delle su richiamate linee tecniche costituenti illegittima integrazione dei criteri fissati dalla legge di gara;

Ritenuto in via preliminare e nel rito che:

d) è ictu oculi infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla difesa della società Edil Strade (pagina 10 dell’atto di costituzione);

e) può prescindersi dall’esame delle eccezioni di nullità della sentenza, sollevate dalla difesa dell’appellante, attesa l’infondatezza di tutti i motivi dell’originario ricorso di primo grado;

Considerato che:

f) come si evince univocamente dalla lettura di tutta la documentazione versata in atti, la commissione non ha integrato i criteri ed i sub criteri (ed i relativi punteggi e sub punteggi) divisati dalla legge di gara; il riferimento alle linee tecniche di valutazione è da intendersi come legittima scelta di un metodo di lavoro interno alla commissione; l’adeguata analiticità dei criteri e sub criteri fissati dalla lex specialis non consente di ipotizzarne la surrettizia postuma integrazione;

g) le restanti censure articolate in primo grado sono in parte inammissibili ed in parte infondate alla luce sia delle risultanze documentali che dei consolidati principi forgiati dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. V, nn. 1332 del 2008; 3481 del 2008; 6290 del 2008 cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a.);

h) in particolare i motivi sono inammissibili nella parte in cui:

I) impingono il merito delle valutazioni tecniche riservate alla commissione, contestando il punteggio assegnato;

II) criticano i criteri e sub criteri previsti dalla lex specialis senza la preventiva specifica impugnazione del bando e del disciplinare;

III) sono rivolti a conseguire un punteggio maggiore per l’offerta tecnica alterando la graduatoria degli idonei, senza aver notificato il ricorso alle imprese classificatesi al secondo, terzo e quarto posto;

i) i motivi sono altresì infondati nella parte in cui:

I) non emergono difetti di istruttoria e motivazione né si riscontrano irregolarità nella custodia ed apertura dei plichi, in relazione alla valutazione delle offerte tecniche, al di là della genericità delle doglianze sviluppate sul punto;

II) nel caso di specie non si ravvisa alcuna lesione dei principi di trasparenza e continuità delle sedute di gara.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;

b) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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