Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 27-09-2011, n. 34862 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, con sentenza emessa in data 16.04.2010, ex art. 444 c.p.p., applicava la pena concordata a carico dell’odierno ricorrente, così come indicato in sentenza, per i reati contestati nel decreto di citazione a giudizio.

Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo:

1) Violazione del patto processuale con diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, espressamente richiesto dalla parte;

CHIEDE pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato atteso che dal verbale dibattimentale emerge che le parti avevano chiesto il "patteggiamento" della pena con la richiesta di "pena sospesa".

Il Tribunale ha ignorato quest’ultima richiesta, applicando la pena senza il beneficio richiesto e senza addurre alcuna motivazione.

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo intervenuto tra esse avente ad oggetto la pena o altri ammissibili aspetti della decisione costituisce un vero e proprio negozio giuridico, non solo immodificabile unilateralmente dalle parti ma altresì recepibile dal giudice solo integralmente, senza alcuna modifica. (Cassazione penale, sez. 4, 14 maggio 1993).

Il Tribunale non poteva dunque procedere all’accoglimento parziale della richiesta patteggiata, ma avrebbe dovuto applicare la pena con il beneficio richiesto ovvero, nel caso che questo non fosse concedibile, respingere interamente la richiesta di patteggiamento e procedere con il rito ordinario.

Invero, nel caso in cui l’imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorchè il p.m. abbia aderito alla richiesta, il giudice resta comunque investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio e deve rigettare la richiesta, a norma dell’art. 444 c.p.p., comma 3, se la verifica conduca a rilevare la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio. Se il giudice non si adegui a tale "regula iuris" la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme, e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perchè emessa a seguito di un’istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l’ulteriore corso.

(Cass. Pen. Sez. 4, 27.05.2010 n. 31665).

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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