Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-10-2011, n. 5601 Servizi precedenti valutati ai fini della carriera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’odierno appellato, dott. A. G., veniva nominato ricercatore universitario confermato, con provvedimento del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli del 13 ottobre 2003 a seguito di valutazione comparativa riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 10, della L. n. 4/1999.

2. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 6 giugno 2008, n. 191, egli presentava istanza, protocollata in data 20 giugno 2008, diretta ad ottenere il riconoscimento dei servizi svolti prima dell’inquadramento in ruolo in qualità di funzionario tecnico (dal 19 dicembre 1988 all’8 agosto 2000 e dal 9 agosto 2000 al 18 marzo 2001 in categoria D) per intero, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e, per due terzi, ai fini della carriera, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.P.R. n. 382 del 1980.

3. Avverso il provvedimento rettorale prot. n. 4006 del 30 gennaio 2009, di rigetto dell’istanza, il dott. Gubitosi proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, che accoglieva parzialmente le richieste formulate ricorso rilevando che:

– il termine annuale previsto dal comma III dell’art. 103 del d.P.R 11 luglio 1980 n. 382 non poteva essere considerato perentorio;

– la domanda di riconoscimento dei servizi preruolo, avanzata ai sensi del citato art.103, in difetto di espressa previsione contraria doveva essere assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, di cui all’art.2946 c.c. (mentre soltanto le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica si prescrivevano nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4 c.c.);

– nel merito, per pacifica giurisprudenza, doveva affermarsi la piena assimilazione delle figure di tecnico laureato e di funzionario tecnico.

4. Il TAR escludeva (respingendo in parte qua il ricorso) la valutabilità agli anzidetti fini del servizio prestato dall’appellato nella precedente qualifica di collaboratore tecnico, in ragione della oggettiva diversità delle qualifiche corrispondenti.

Il Tribunale amministrativo ha conseguentemente annullato il provvedimento reiettivo impugnato ed ha dichiarato il diritto dell’appellato al riconoscimento del servizio pregresso prestato in qualità di funzionario tecnico, per i periodi specificati nel dispositivo, per intero, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e, per due terzi, ai fini della carriera, ai sensi dell’art.103, comma 3, del D.P.R. n.382 del 1980, con condanna della intimata università al pagamento delle differenze economiche connesse e consequenziali, oltre accessori.

5. L’amministrazione appellante ha criticato la sentenza in epigrafe chiedendone la riforma e riproponendo le argomentazioni sottese al provvedimento reiettivo.

6. L’appellato ha depositato memoria chiedendo la reiezione del ricorso in appello e richiamando alcune pronunce di questo Consiglio di Stato che hanno di recente deciso vicende analoghe a quella oggetto della odierna cognizione giudiziale in senso difforme alla prospettazione dell’appellante amministrazione.

L’appellato ha altresì fatto presente che l’ultimo capo della sentenza, affermativo dell’obbligo di versare all’appellato le differenze economiche oltre agli accessori, non era stato impugnato e pertanto era passato in giudicato.

7. Alla camera di consiglio del 29 luglio 2011 fissata per l’esame della istanza cautelare di sospensione della esecutività dell’appellata sentenza la causa è stata posta in decisione.

8. Stante la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione delle parti presenti, la causa può essere decisa nel merito, come segnalato nel corso della camera di consiglio.

9. L’appello è infondato e va respinto nei termini di cui appresso.

La Sezione non può che confermare quanto già deciso con la sentenza 27 luglio 2011, n. 4494.

9.1. Va premesso che non v’è contrasto in ordine alla portata precettiva della citata sentenza della Corte Costituzionale del 6 giugno 2008, n. 191: la materia del contendere è pertanto limitata alla applicabilità della medesima alla situazione dell’odierno appellato, avuto riguardo alla pacifica circostanza che questi presentò per la prima volta la domanda volta al riconoscimento del servizio preruolo prestato soltanto in data 20 giugno 2008.

9.2. Ad avviso dell’amministrazione appellante il rapporto per cui è causa doveva considerarsi già esaurito; ciò impediva l’applicazione del principio discendente dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale, in quanto ostava al riconoscimento del preteso diritto dell’appellato.

9.3. Rileva in contrario il Collegio che, per pacifica giurisprudenza, le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere "esauriti" i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge (ex multis, si veda Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 2010, n. 10958).

9.4. Tale evenienza non si è verificata nel caso di specie, laddove si consideri che l’appellato è stato nominato ricercatore universitario confermato con il provvedimento del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli del 13 ottobre 2003 e che aveva proposto la istanza respinta dall’Ateneo con il provvedimento impugnato in primo grado in data 20 giugno 2008.

9.4.1. Stabilisce il comma IV del citato art. 103 del d.P.R 11 luglio 1980, n. 382, che "il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data".

Il Collegio condivide integralmente in proposito la tesi affermata dalla Sezione con la decisione n. 328/2004, secondo cui in ragione del dato letterale ivi contenuto non possa essere ravvisata la natura perentoria del termine annuale previsto per la presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi preruolo, essendo in contrario senso decisivo considerare che il legislatore delegato non ha ripetuto l’espressione "a pena di decadenza", contenuta nella precedente normativa, che è stata abrogata per incompatibilità.

Nella detta pronuncia, peraltro, è stato condivisibilmente individuato il rilievo da attribuire al termine annuale previsto dall’art. 103, quarto comma, fondato sulla circostanza della eterogeneità dei servizi valutabili e delle Amministrazioni con cui i docenti hanno intrattenuto i rapporti di lavoro: in deroga ai principi generali il legislatore delegato ha previsto l’onere per il professore di curare l’esibizione all’università della relativa documentazione.

Fin quando il docente non presenta la domanda con la relativa documentazione, non è configurabile un suo credito, né può sussistere un inadempimento dell’università che, a titolo provvisorio, non può che corrispondere il solo trattamento economico predeterminato dalla normativa e inerente alla qualifica.

A seguito della acquisizione della documentazione, l’università deve poi rideterminare lo stipendio spettante per la valutazione dei servizi preruolo e deve corrispondere le differenze retributive, integrando gli emolumenti nel frattempo erogati a titolo provvisorio, con la prescritta decorrenza.

Ciò comporta che, finché non adempia l’onere previsto dal quarto comma dell’art. 103, per il docente si producono le seguenti conseguenze sfavorevoli:

– comincia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione, per i singoli ratei mensili;

– per il periodo che precede la domanda e per gli emolumenti arretrati non prescritti, l’inconfigurabilità di un credito rimasto insoddisfatto comporta che non è ravvisabile un inadempimento o un ritardo imputabile, sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi (cfr. Sez. V, 9 maggio 2000, n. 2647; Sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1224; Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 756).

9.4.2. Esclusa quindi la natura perentoria del termine di cui all’art. 103 citato, neppure può affermarsi che comunque fosse maturata la prescrizione quinquennale del diritto contenuto nella citata disposizione. Come esattamente colto dal primo giudice, infatti, in carenza di contraria previsione normativa derogatoria opera in materia la disposizione generale di cui all’art. 2946 del codice civile ("salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni").

La giurisprudenza, peraltro, in armonia con tale conclusione ha costantemente affermato che l’azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all’attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale (Cassazione civile, sez. lav., 8 aprile 2011, n. 8057).

Anche sotto tale profilo, quindi, la impugnata sentenza va confermata.

9.5. Quanto all’ultimo profilo di critica, al fine di dimostrarne la infondatezza è sufficiente rammentare che per la più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di una mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata "tecnico laureato"; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103, d.P.R. n. 382 del 1980. Tale elencazione deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma è suscettibile di un’interpretazione logica (per la ratio di tale equiparazione ex multis, si veda, ancora di recente Consiglio Stato, sez. VI, 9 marzo 2010, n. 1398, Consiglio Stato, sez. VI, 9 dicembre 2010, n. 8644).

Anche tale ultima doglianza deve quindi essere disattesa.

10. Poiché l’appello ha contestato nella sua interezza la fondatezza del credito principale (non potendo, a differenza di quanto sostenuto dall’appellato ritenersi che un capo della predetta decisione sia passato in giudicato) e per quanto riguarda le conseguenze dell’annullamento dell’atto del Rettore, in questa sede va precisato che l’Amministrazione deve esaminare la documentazione tardivamente presentata e disporre l’erogazione degli emolumenti arretrati, senza computare la rivalutazione e gli interessi per il periodo intercorso sino alla data entro la quale – in base alla normativa di settore – l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere in esito alla presentazione della domanda.

11. Per le ragioni che precedono, l’appello in esame va respinto e la sentenza impugnata va confermata, con la motivazione parzialmente diversa che precede.

12. Sussistono le condizioni di legge per disporre la compensazione delle spese processuali del secondo grado sostenute dalle parti, per la particolare natura della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3853 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini di cui alla motivazione.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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