Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 27-09-2011, n. 34861

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Udine, sez. distaccata di Palmanova, in composizione monocratica, giudicava con il rito ordinario:

G.S.:

imputata dei reati ex artt. 81, 640 e 612 c.p. per avere, nella qualità di titolare di un’attrazione di tiro a segno presso il Luna Park, offerto al giovane cliente:

B.C.G., di gareggiare al prezzo di Euro 6,00 per n. 15 colpi, pretendendo al termine la maggior somma di Euro 25,00 assumendo che i colpi sparati erano stati n. 70 e non i 15 pattuiti, minacciando il B. che, se non avesse interamente pagato l’importo, avrebbe fatto venire suo fratello, così conseguendo l’ingiusto profitto di Euro 25,00 con pari danno per la parte offesa;

In (OMISSIS);

al termine del giudizio il giudice proscioglieva l’imputata per remissione della querela.

Propone ricorso per cassazione il PG con i seguenti:

MOTIVI:

1)- Il ricorrente censura la decisione osservando che il Tribunale non ha ravvisato nei fatti il diverso e più grave reato di cui all’art. 629 c.p. del quale ricorreva appieno lo schema, ravvisabile:

– nella richiesta di una somma e – nella minaccia di "far intervenire" il proprio fratello; il PG sottolinea che: -la pretesa era illecita perchè frutto di inganno, sicchè era finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto, a nulla rilevando la sua modestia e, per altro verso, che: -la minaccia, sia pure larvata, era chiaramente espressa.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 521 c.p.p., comma 2 perchè il Tribunale aveva omesso di rilevare il "fatto diverso" ed, attesa la competenza dell’organo collegiale, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al PM ex art. 521 bis c.p.p.. trattandosi di reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, non effettuata nella specie.

Motivi della decisione

Il ricorso del PG è inammissibile.

Il ricorrente propone solo apparentemente censure di diritto, sostenendo che nella specie debba ravvisarsi l’ipotesi dell’estorsione e non quella contestata della truffa e della minaccia ma, in realtà, formula censure – in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove già analizzate dal Tribunale, richiamando una diversa valutazione delle stesse, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza cadere nel giudizio di merito.

Al contrario di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata da conto, sia pure sinteticamente, della valutazione dei fatti contestati a titolo di truffa e di minaccia, evidenziando come non vi siano le condizioni per l’assoluzione con formula piena e come nel corso del dibattimento l’originaria imputazione ex art. 610 c.p. sia stata derubricata dallo stesso PM in quella ex art. 612 c.p.;

il ricorrente deduce che la minaccia proferita dalla G. – di far intervenire il proprio fratello ove il B. non avesse pagato l’intero importo – farebbe inquadrare la fattispecie nell’ambito del delitto di estorsione ma si tratta di una enunciazione astratta in quanto esula dall’indagine sull’effettivo significato dell’espressione che, secondo la difesa, potrebbe essere individuata, non quale minaccia, bensì quale prospettazione dell’intervento di chi avrebbe potuto risolvere la controversia;

il ricorrente, inoltre, fonda le proprie censure sulla condizione di suggestionabilità del B. senza considerare che l’intervenuta remissione della querela sarebbe indicativa del contrario;

in sostanza, le deduzioni del ricorrente si risolvono in valutazioni – in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. (Cassazione penale. sez. 4, 29 gennaio 2007. n. 12255).

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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