Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-10-2011, n. 5598

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 11762 del 2003 e n. 13805 del 2003, con i quali Eni s.p.a. e E. s.a.s. di M. L. – la prima quale titolare della concessione di un impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Forio d’Ischia, località La Chiaia, ivi delocalizzato in esito a regolare procedimento autorizzatorio, e la seconda quale gestore dell’impianto – avevano impugnato l’ordinanza n. 370 del 22 settembre 2003 (e gli atti connessi e presupposti, in ispecie il provvedimento soprintendentizio ivi richiamato), con cui il responsabile dell’ufficio tecnico comunale di Fiorio, con richiamo alla nota n. 24238 del 19 agosto 2003 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia, aveva ordinato la rimozione della pensilina e delle insegne apposte presso l’impianto e la presentazione di un progetto di attutimento e valutazione degli impatti visivi, nonché, sul piano procedimentale, l’acquisizione dei pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli e la trasmissione di copia della progettazione al Comune, provvedeva come segue:

(i) dichiarava l’inammissibilità degli interventi spiegati dai proprietari confinanti Carlino Antonio e Colantonio Lucia;

(ii) nel merito, accoglieva i ricorsi, rilevando la contraddittorietà tra l’autorizzazione già rilasciata e i gravati provvedimenti, affermativi dell’inosservanza di limiti e condizioni non rinvenibili nel titolo autorizzatorio;

(iii) dichiarava le spese di causa interamente compensate fra le parti.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’Amministrazione statale, assumendo la legittimità dei gravati provvedimenti, erroneamente esclusa dall’impugnata decisione, e chiedendo, in sua riforma, il rigetto dei ricorsi in primo grado.

3. Con atti separati, si costituivano le società ricorrenti in primo grado e il Comune di Forio d’Ischia, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

4. All’udienza pubblica del 19 luglio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Premesso che, in difetto d’impugnazione della statuizione sub 1.(i), ogni relativa questione esula dall’ambito oggettivo del devolutum, rileva il Collegio che l’appello è infondato.

5.1. L’impugnato provvedimento dell’autorità comunale (l’ordinanza n. 370 del 22 settembre 2003) si basa, giusta relativo espresso richiamo, sulla nota soprintendentizia n. 24238 del 19 agosto 2003 (pure espressamente impugnata quale atto presupposto), indirizzata all’Amministrazione comunale e alla società proprietaria dell’impianto, contenente l’invito "a sospendere la realizzazione dell’opera fino alla redazione del richiesto progetto di attutimento e valutazione degli impatti visivi, rimuovendo sin da ora la pensilina e l’insegna", sulla base delle testuali premesse:

– che in sede di approvazione del progetto, di cui alla precedente nota soprintendentizia n. 26796 del 28 luglio 1997, "è stato richiesto che prima di dare inizio ai lavori venisse redatto uno specifico progetto di attutimento e valutazione degli impatti visivi";

– che "a tutt’oggi tale progetto non è stato trasmesso alla Soprintendenza per quanto di competenza, ma le opere risultano ampiamente realizzate";

che "le dimensioni della pensilina e la posizione dell’insegna occludono visuali di pregio e mal si inseriscono nel paesaggio" (v. così, testualmente la gravata nota).

5.2. La precedente nota n. 26796/1997, dopo aver espressamente acclarato che "non sussistono gli estremi per procedere all’annullamento dell’autorizzazione", dichiarava il progetto compatibile col Piano territoriale paesaggistico, "essendo prevalentemente sottoposta al piano stradale, da cui limita in misura assai parziale il godimento del mare, e trattandosi di opera di pubblica utilità", mentre per il resto rinviava alle prescrizioni della Commissione edilizia comunale integrata, richiedendo "che vengano sottoposti a questo ufficio, anche in fase di realizzazione dell’opera ma con sufficiente anticipo, grafici di dettaglio adeguamenti alle prescrizioni della C.E.I. e con significative opere di attutimento" (v. così, testualmente, predetta nota).

5.3. Nel provvedimento autorizzatorio comunale n. 17 del 17 gennaio 1997 (approvato dal provvedimento soprintendentizio n. 26796/1997) risultano richiamate le prescrizioni della Commissione edilizia comunale integrata, del seguente tenore letterale: "che i manufatti si integrino con i colori dell’ambiente – sul P.T.P. la zona ricade in area R.U.A. e sul P.R.G. in zona B2 – che il tutto sia arricchito così come previsto in progetto da essenze arboree compatibili con la flora locale".

5.4. Orbene, premesso che le caratteristiche dimensionali dell’impianto, comprese insegne e pensilina, erano state approvate in esito al procedimento autorizzatorio svoltosi nel 1997, mentre le correlative prescrizioni attenevano ai soli aspetti estetici dei colori e dell’ambientazione vegetale circostante, e che le "significative opere di attutimento" di cui alla nota n. 26796/1997 non possono che essere riferite alle sopra richiamate prescrizioni della Commissione edilizia comunale integrata (a pena della loro assoluta indeterminatezza), rileva il Collegio che deve condividersi l’affermazione del Tribunale amministrativo regionale, secondo cui la Soprintendenza, qualora avesse avuto dubbi sulla compatibilità del progetto, non avrebbe potuto escludere la sussistenza di ragioni d’annullamento in sede di controllo sull’autorizzazione comunale, sicché la gravata nota n. 24238 del 19 agosto 2003, su cui si basa l’ordinanza comunale di ripristino, nell’impugnata sentenza correttamente è stata qualificata come illegittimo atto di autotutela rispetto a precedente provvedimento ampliativo, in quanto reso in assenza dei presupposti legge richiesti per siffatto provvedimento di secondo grado e, per di più, aggiuntivo di nuove prescrizioni rispetto a un’autorizzazione già rilasciata.

Ne deriva l’infondatezza del motivo d’appello proposto avverso tale statuizione, basato su un’interpretazione degli atti susseguitisi nel tempo non rispondente al loro contenuto effettivo, quale invece correttamente ricostruito dal Tribunale amministrativo regionale sulla base di una piana lettura dei menzionati provvedimenti.

5.5. I residui motivi d’appello – di cui il primo incentrato sull’eccezione della mancata esecuzione dei lavori progettati entro il termine quinquennale ex art. 16 r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, e il secondo su quella dell’esecuzione delle opere in difformità dalle prescrizioni della concessione edilizia ormai scaduta – sono preclusi dal divieto dell’integrazione postuma, in sede giudiziale, della motivazione dei provvedimenti gravati in primo grado (v. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, VI, 12 novembre 2009, n. 8997; Cons. Stato, IV, 16 settembre 2008, n. 4368).

5.6. Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza e assorbimento di ogni altra questione.

6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese di causa interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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