Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 27-09-2011, n. 34938 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 4 novembre 2010 il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., da D.M.P., volta all’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con sei sentenze indicate in istanza.

1.1. Il Tribunale premetteva che, con ordinanza del 19 maggio 2009, era stata rigettata analoga richiesta proposta dal medesimo istante con riferimento agli stessi fatti di reato, giudicati con le sentenze di cui ai punti dal n. 1 al n. 6 dell’istanza, accolta, invece, con riferimento ai reati di ricettazione giudicati con le sentenze riportate ai nn. 7 e 8, e che l’Istanza era stata riproposta sul rilievo che il "collante" tra i reati era costituito dall’acclarato stato di tossicodipendenza del condannato, che aveva commesso i reati per procurarsi denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente.

Richiamati, quindi, i principi di diritto in materia di continuazione alla luce della modifica normativa dell’art. 671 cod. proc. pen. per effetto del D.Lgs. n. 272 del 2005, il Tribunale rilevava che:

– al momento della presentazione dell’istanza, poi parzialmente accolta, la consumazione dei reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, peraltro neppure posto a fondamento della richiesta, già rientrava tra gli elementi incidenti sull’applicazione della disciplina della continuazione;

– in ogni caso, lo stato di dipendenza da oppiacei non incideva sulla commissione dei reati per i quali era chiesta la continuazione, poichè:

– Il documento rilasciato dall’ASL di Teramo il (OMISSIS) aveva certificato una dipendenza da oppiacei collocata in definiti e precisi intervalli temporali, non coincidenti con le date di commissione dei reati in considerazione;

– il documento rilasciato dall’ASL di Pistoia il (OMISSIS) aveva certificato la tossicodipendenza da oppiacei dal (OMISSIS), successivo alla commissione dei reati;

– non ricorrevano elementi per ritenere la sussistenza del vincolo della continuazione, perchè mancava un qualsiasi legame logico- teleologico tale da far ritenere la presenza tra i reati, oggetto dell’istanza, di una unicità di scopo correlata a una iniziale programmazione delittuosa, attesa l’inesistenza del dato temporale e avuto riguardo alla diversa tipologia degli illeciti;

– le condotte delittuose rappresentavano, invece, esecuzione di deliberazioni criminose episodiche e frutto di scelte maturate nella contestualità del bisogno illecito di volta in volta manifestatosi.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione personalmente D. M.P., chiedendone l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia erronea applicazione dell’art. 81 c.p., comma 2, e art. 671 cod. proc. pen. e della L. n. 49 del 2006, art. 4- vicies e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente, in particolare, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto in ordinanza, i reati da lui commessi in un arco temporale biennale sono stati frutto di un disegno criminoso unitario, che si rinviene nel comportamento tenuto in relazione allo stato di tossicodipendenza. Tale stato, già conosciuto in sede di cognizione per il disposto suo affidamento in prova a comunità per la disintossicazione, e non conosciuto dal difensore, che non l’aveva dedotto, doveva essere oggetto, ad avviso del ricorrente, di valutazione unitaria da parte del Tribunale, che l’aveva invece omessa, unitamente agli altri elementi attinenti alle condizioni di tempo e di luogo, alla identità delle fattispecie criminose, delle modalità esecutive e delle intenzioni e alla ripetizione degli stessi fatti.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, avuto riguardo alla condivisibilità della motivazione dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1. I fatti cui è riferita la richiesta dì applicazione della disciplina della continuazione sono stati presi in esame dal Giudice dell’esecuzione che, nel prendere atto del già intervenuto riconoscimento della unicità del disegno criminoso tra due reati di ricettazione, commessi a distanza di due mesi, con ordinanza del 19 maggio 2009, ha escluso che un tale riconoscimento potesse essere esteso ai fatti oggetto delle altre sentenze, ritenute espressione di deliberazioni criminose episodiche e di scelte connesse a bisogni illeciti occasionali.

Plausibilmente il Tribunale ha ritenuto che lo stato di dipendenza da oppiacei, risultante dal documento dell’ASL di Teramo, e circoscritto in definiti e precisi intervalli temporali diversi da quelli in cui sono stati commessi i fatti di reato per i quali è stata pronunciata condanna, e la conoscenza del ricorrente per tossicodipendenza da parte del SERT di Pistoia, come da certificazione ASL di Pistoia del (OMISSIS), e quindi da data successiva a quella della commissione dei reati, erano da considerare non incidenti sull’apprezzamento della esistenza di un medesimo originario disegno criminoso anche dopo la modifica normativa dell’art. 671 cod. proc. pen..

1.2. Non può dubitarsi che, dopo l’indicata modifica normativa, lo status di tossicodipendente può e deve essere preso in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario, l’unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, ma, non essendo mutate le norme che delineano la continuazione, tale elemento, non autosufficiente ai fini dell’accertamento della continuazione, non si sovrappone, sostituendolo, alla nozione stessa di continuazione delineata nell’art. 81 c.p., comma 2, e cioè alla necessità che i fatti siano riferibili a un medesimo (originario) disegno criminoso e non siano legati a un mero sistema di vita, sia pure quello di tossicodipendente (tra le altre, Sez. 1, n. 39287 del 13/10/2010, dep. 05/11/2010, Presta, Rv. 248841; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 5, n. 1797 del 23/02/2010, dep. 19/03/2010, Rlolfo, Rv. 246373; Sez. 1, n. 30310 del 29/05/2009, dep. 21/07/2009, Piccirillo, Rv. 244828; Sez. 4, n. 33011 del 08/07/2008, dep. 07/08/2008, Tarallo, Rv. 241005; Sez. 2, n. 421214 del 06/11/2007, dep. 08/11/2007, Corbo e altri, Rv. 238762).

L’innovazione legislativa, quindi, non incide sulla natura dell’istituto della continuazione per il quale rileva "l’esistenza del requisito soggettivo rappresentato dalla unicità del disegno criminoso, che non si identifica assolutamente con il dolo (che è anzi diverso per ciascun reato), ma con l’ideazione complessiva, con il piano criminoso generale, di cui ciascun reato è un momento attuativo" (Corte cost. n. 115 del 1987), e che deve trovare dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva, cui segua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica (tra le altre, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862; Sez. 1, n. 9876 del 01/02/2007, dep. 08/03/2007, Greco, Rv. 236547; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, dep. 19/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 575 del 10/02/1993, dep. 14/04/1993, Baltolu, Rv. 193655).

1.3. La valutazione del giudice di merito, che ha correttamente interpretato il parametro normativo di cui all’art. 81 cod. pen. e ne ha fatto esatta applicazione con motivazione logica e congrua, è ragionevole e resiste alle opposte censure.

Le doglianze, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato in rapporto alle premesse di fatto, appaiono, infatti, nella sostanza generiche, non offrendo elementi concreti di valutazione in ordine alla mera (e indimostrata) affermazione dell’esistenza del preteso originario disegno delittuoso, se non il generico riferimento a una perdurante situazione di tossicodipendenza, alla omogeneità dei reati e alla loro prossimità temporale, sfociando in considerazioni di fatto insuscettibili di rivalutazione in questa sede.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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