Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-02-2012, n. 1778Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel procedimento di divorzio tra S.F.S. e P.A. la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza 18/7- 21/9/2007, confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 11- 12/5/2006, che aveva determinato l’assegno mensile di Euro 400,00 a favore della P..

Ricorre per cassazione S.F.S..

Resiste, con controricorso, la P..

Il ricorrente deposita memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 5 L. divorzio; con il secondo, omessa motivazione, circa il superamento da parte della P. di un concorso pubblico, come da produzione in atti.

Appare infondato il primo motivo.

Va innanzi tutto precisato che, come ha correttamente affermato il primo giudice e fecondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass., n. 18433 del 2010), vi è totale autonomia nei presupposti e caratteri dell’assegno di separazione e divorzio: non rileva pertanto che, come nella specie, in sede di separazione (consensuale) la P. non godesse di assegno di mantenimento.

Nè è lecito comparare le posizioni delle parti, allora ed oggi, come se si trattasse di procedimento di modifica delle condizioni di separazione.

Non si ravvisa violazione alcuna dell’art. 5 L. divorzio. Il Giudice a quo ha esaminato le condizioni economiche delle parti, che, per giurisprudenza altrettanto consolidata (tra le altre, Cass., n. 16606 del 2010), in mancanza di ulteriori prove, possono riguardarsi come indice del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, alla cui conservazione ha diritto il coniuge economicamente più debole. Evidenzia la sentenza impugnata un divario economico notevole tra le parti: la perdurante mancanza di reddito della P., disoccupata, e le capacità patrimoniali dello S., che ha dichiarato di godere di uno stipendio di Euro 1.700,00 circa mensili.

Quanto al secondo motivo, esso va dichiarato inammissibile, per mancanza di sintesi, omologa al quesito di diritto, ove si censuri vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ancora operante per i rapporti pregressi. La "sintesi" deve indicare il fatto controverso e la sua rilevanza, ai fini della decisione, ciò che non è lecito ricavare dalla trattazione del motivo.

Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 700,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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