Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-10-2011, n. 5595 Competenza esclusiva del giudice amministrativo Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le ricorrenti parteciparono nell’anno 1984, con esito positivo, al concorso a cattedra per l’insegnamento di materie letterarie nelle scuole medie statali, bandito in data 30 ottobre 1982.

Le stesse non conseguirono la nomina, sull’assunto della mancanza di posti vacanti da coprire.

Con atto notificato il 2 maggio 1990 diffidarono il Provveditorato agli Studi di Isernia ad adottare gli atti di propria competenza necessari per la loro nomina in ruolo, assegnando un termine di 30 giorni per provvedervi, ed impugnarono dinanzi al T.A.R. Lazio il silenziorifiuto mantenuto dallo stesso al riguardo, chiedendone l’annullamento ai fini della loro nomina in ruolo, quali docenti di materie letterarie nella scuola media.

Il T.A.R. per il Lazio, Sezione Terza, con sentenza 13 febbraio 1997, n. 304, accoglieva detto ricorso, stabilendo "l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla pretesa delle ricorrenti, disponendo la loro nomina in ruolo".

Il Provveditorato agli Studi ha stipulato con le ricorrenti un contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento di materie letterarie nella scuola media a far data dal I settembre 1997.

Con decreti del 20 settembre 2000, la predetta Amministrazione ha disposto la definitiva nomina in ruolo delle odierne istanti, con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984 e decorrenza economica dal 15 settembre 1997, data di effettiva assunzione in servizio.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, presso cui pendeva l’appello avverso la citata sentenza di primo grado, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con decisione 27 novembre 2002, n. 6497.

Con il ricorso di primo grado hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti per essere stata la decorrenza economica disposta solo dal 15 settembre 1997.

Il TAR per il Lazio, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso (depositato nell’anno 2004) perché proposto oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000, previsto dall’art. 69, 7° comma, del d.lgs. n. 165/2001 il quale testualmente prevede che "le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Il giudice di primo grado ha infatti individuato nel periodo precedente il 30 giugno 1998 (termine pure previsto dal citato comma 7°) il lasso temporale per il quale sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo.

Orbene, con specifico riguardo alla controversia in esame, non vi è dubbio che la questione attiene al periodo antecedente tale limite temporale, assumendo a tal fine rilevanza il periodo in cui si registra "l’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia" (Cass. SS.UU. 18 ottobre 2005, n. 20126; Cass. SS.UU. 7 luglio 2005, n. 14258), atteso che il risarcimento del danno qui richiesto si riferisce al periodo antecedente il 15 settembre 1997, data di assunzione delle ricorrenti, durante il quale sarebbe dovuta intervenire la loro nomina in ruolo.

Le ricorrenti impugnano la sentenza, sostenendone l’intrinseca illogicità, perché a loro giudizio il fatto causativo del danno è rappresentato dai decreti del 20 settembre 2000, cosicché un ricorso prima di tale data non poteva essere proposto. Esse pertanto rivendicano il risarcimento alla luce dell’art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale prevede che: "Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".

All’udienza del 24 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Gli atti rilevanti della fattispecie sono i seguenti:

sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza Bis, 13 febbraio 1997, n. 304 con la quale si stabilisce l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla pretesa delle ricorrenti disponendo la loro nomina in ruolo;

i provvedimenti del Provveditore agli studi di Isernia del 20 settembre 2000, prot. n. 10684 con i quali, richiamato l’art. 11, comma 5, della legge 20 maggio 1999, n. 124, le ricorre tenti sono state nominate con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, avvenuta il 15 settembre 1997;

la decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato 27 novembre 2002, n. 6497, con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nel ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione avverso la sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza bis, n. 304/1997, in considerazione della circostanza che la nomina in ruolo delle ricorrenti era stata disposta con decorrenza giuridica retrodatata.

Si premette che è pacifico in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (Cons. St, sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1413).

Orbene la dichiarazione di cessazione della materia del contenere implica una valutazione di competa satisfattività del provvedimento del 20 settembre 2000. Tale valutazione preclude al giudice qualsiasi altra valutazione della lesività del provvedimento di nomina.

A prescindere da ciò si deve comunque rilevare in via pregiudiziale che sussiste il difetto di giurisdizione affermato in 1° grado. Difatti, anche a voler seguire l’impostazione di parte, secondo cui la lezione – con il conseguente diritto al risarcimento – sarebbe derivata dai decreti del 2000, dovrebbe giungersi alla stessa conclusione alla luce della recentissima giurisprudenza della Sezione (20 maggio 2011, n. 3014).

"La procedura concorsuale, riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, si estende fino all’approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguarda il successivo atto di nomina, anche a seguito di delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria. Pertanto spetta al giudice ordinario la controversia instaurata dal candidato idoneo che aspiri allo scorrimento della graduatoria senza porre in discussione lo svolgimento della procedura concorsuale".

Nel caso di specie le ricorrenti si dolgono sostanzialmente del ritardo con il quale è stata disposta la loro nomina in ruolo, e dei conseguenti effetti economici.

Orbene ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 165/2001, la giurisdizione sui rapporti di lavoro pubblico privatizzati spetta al giudice ordinario, mentre restano devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici.

La giurisdizione del giudice amministrativo è limitata alle sole vicende della procedura concorsuale, mentre tutto ciò che attiene alla nomina, ivi compresi i ritardi nella relativa adozione e tutte le altre questioni di carattere economico rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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