Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 27-09-2011, n. 34904

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 21 aprile 2010 il Tribunale di Catanzaro, in esito al giudizio abbreviato celebrato a carico di B.L., B.G. e G.R. (imputati dei reati di cui all’art. 44, lett. a); art. 95; D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72), dichiarava gli stessi colpevoli dei suddetti reati e, con la diminuzione per il rito, li condannava, ciascuno, alla pena ritenuta di giustizia della quale ordinava la sospensione condizionale e la non menzione.

Ricorrono avverso la detta sentenza tutti gli imputati a mezzo del loro difensore fiduciario, deducendo la nullità della sentenza per violazione della legge processuale ( art. 460 c.p.p., comma 1, lett. b), contestualmente lamentando violazione di legge anche con riferimento all’ordinanza emessa nel corso degli atti preliminari al dibattimento, all’udienza del 21 aprile 2010 nella parte relativa al rigetto della eccezione di nullità del decreto penale opposto dai medesimi imputati per genericità e/o indeterminatezza dei capi di imputazione.

Con successiva memoria di replica ex art. 611 c.p.p. la difesa dei ricorrenti ha ribadito, in contrapposizione a quanto dedotto dal P.G. nelle proprie conclusioni scritte, la tempestività dell’eccezione di nullità proposta negli atti preliminari al dibattimento,insistendo nella richiesta di annullamento della sentenza e connessa ordinanza impugnata.

Osserva la Corte quanto segue.

Va preliminarmente rilevato che il difensore degli odierni ricorrenti aveva già sollevato l’eccezione di cui sopra nel corso degli atti preliminari al dibattimento conseguente al decreto di giudizio immediato emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, sicchè non è condivisibile quando dedotto dal Procuratore Generale requirente in merito alla inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte.

Tuttavia il ricorso non merita accoglimento in quanto la carenza in ordine alla genericità (rectius, assenza) della contestazione è stata correttamente colmata dal Tribunale che ha rimesso in termini i difensori al fine di consentire il ricorso ad eventuali riti alternativi altrimenti precluso.

In proposito questa Corte ha già affermato il principio – al fine di evitare indebite ed abnormi regressioni del procedimento – secondo il quale il giudice del dibattimento può procedere nelle forme dell’art. 130 cod. proc. pen. alla correzione del decreto di citazione emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (nella specie, integrando il decreto con l’inserimento di un capo di imputazione, presente nel decreto penale), in quanto ciò costituisce esercizio di un potere officioso di correzione di un’omissione non essenziale, atteso il carattere derivato del decreto dispositivo del giudizio e della necessaria congruenza di quest’ultimo con quello emesso dal G.i.p. (Cass. Sez. 3^ 5.12.2007 n. 3069).

Nel caso in esame il Tribunale, attraverso la restituzione in termini che può considerarsi intervento di tipo correttivo in senso lato, ha consentito alle parti di accedere al rito alternativo così impedendo la violazione di diritti della difesa, posto che già la stessa era a conoscenza della imputazione come formulata nel decreto penale di condanna avverso il quale era stata proposta opposizione.

Essendo, pertanto, gli imputati, una volta rimessi in termini, acceduti al rito alternativo "incondizionato", è indubbio che gli stessi hanno accettato il contraddittorio instauratosi dopo la integrazione del capo di imputazione mancante, con conseguente infondatezza della questione di nullità prospettata con l’odierno ricorso.

Sotto altro profilo non ha rilievo nemmeno l’eccezione di nullità – seppure tempestiva – sollevata in apertura del dibattimento con riferimento al decreto di giudizio immediato, in quanto la richiesta di decreto penale di condanna allegata era sufficiente ad individuare l’imputazione poi trasfusa nel giudizio abbreviato istauratosi a seguito di richiesta avanzata dagli stessi imputati.

Una volta instaurato, infatti, il giudizio abbreviato incondizionato, senza che vi sia stata alcuna modificazione dell’accusa da parte del P.M. e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell’imputazione, non è consentito all’imputato eccepire in sede di discussione la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (in questo caso, del decreto di giudizio immediato) per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione (Cass. Sez. 6^ 20.2.2009 n. 23771, Biliardi ed altri, Rv. 245252).

I ricorsi vanno, pertanto, rigettati. Segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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