Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-10-2011, n. 5593 Studenti Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’odierno appellato, signor L. S. ha impugnato innanzi il TAR per la Campania:

– il provvedimento con cui egli non è stato ammesso al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli " Federico II", a.a. 2005/2006;

– il bando di concorso nella parte in cui non consente la copertura dei posti (7) riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero nell’ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;

– l’art. 11, ultimo capoverso del bando di concorso, nella parte in cui fissa alle ore 12 del 4 novembre 2005 il termine ultimo per gli scorrimenti della graduatoria;

– la nota del M.I.U.R prot. n. 658 del 21 marzo 05, recante disposizioni relative alle immatricolazioni di studenti stranieri e comunitari presso le università italiane statali e non statali per l’a.a. 2005/06;

– il D.M. del 1° Luglio 2005 con il quale il M.I.U.R ha assegnato all’Università degli Studi di Napoli " Federico II" n. 300 posti, di cui 293 per cittadini comunitari e 7 per cittadini non comunitari;

– (se ed in quanto occorra) la nota del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Napoli " Federico II" con la quale è stato fissato il termine ultimo per procedere alle immatricolazioni;

– la graduatoria del concorso per esami per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli " Federico II";

– il decreto rettorale di approvazione della graduatoria di merito;

– i provvedimenti con i quali, ai sensi dell’art.11 del bando di concorso, sono stati consentiti quattro scorrimenti di graduatoria, nella parte in cui non è stata consentita la copertura dei posti per non comunitari rimasti vacanti;

– i decreti rettorali di nomina delle commissioni;

– (se ed in quanto occorra) tutte le operazioni, gli atti e i verbali del concorso (atti il cui contenuto è sconosciuto al ricorrente) per l’ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, anno accademico 2005/2006.

Il giudice adito, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che – ai fini dell’ammissione al corso di medicina e chirurgia per l’anno accademico 20052006 – l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare lo scorrimento della graduatoria, utilizzando per i cittadini comunitari anche i posti riservati ai cittadini extracomunicati ed ha conseguentemente accolto il ricorso.

Questa sezione, con ordinanza 21 aprile 2006, n. 1909, ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’amministrazione appellante.

2. Il ricorso in appello è fondato alla luce del precedente della Sezione, 30 dicembre 2005, n. 7622.

La sezione ritiene erronea la sentenza appellata e fondate, invece, le tesi svolte dall’amministrazione appellante.

L’appellato non ha mai concorso sui sette posti riservati agli extracomunitari non residenti in Italia, posti che costituiscono una quota non attribuibili agli studenti comunitari.

Quanto invocato dall’appellato è stato consentito in via eccezionale (solo per l’a.a. 1999/2000) e solo in forza di legge (art. 1, comma 2, della l. 27 marzo 2001, n. 133).

Inoltre, la possibilità di un trasferimento da una graduatoria all’altra deve essere esclusa, in quanto quella riservata agli extracomunitari non residenti in Italia è finalizzata alla formazione del personale che, dopo il conseguimento del titolo di studio, è destinato a rientrare al proprio Paese di origine, senza alcuna incidenza sulla situazione occupazionale italiana; la quale, invece, resta incisa dagli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno (in tal senso, questo Consiglio, sez. II, 7 giugno 2000, n. 735).

Tra l’altro, è vero che – ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), della l. 2 agosto 1999, n. 264 – rileva la "valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario", ma va tenuto anche conto del "fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo"; fabbisogno che, mentre tendenzialmente non è inciso dagli studenti extracomunitari non residenti in Italia, lo è, invece, da parte dei cittadini italiani e comunitari, nonché degli extracomunitari residenti in Italia.

3. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va respinto.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado n. 7995 del 2005.

Condanna il signor S. L. al pagamento della soma di Euro 1000,00 (euro mille/00), per le spese del giudizio, in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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