T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 18-10-2011, n. 564 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il prof. N.D.M., professore associato di Lingua inglese, ha partecipato alla procedura comparativa, indetta nel 2008 dall’Università degli Studi "G. D’Annunzio" di ChietiPescara, per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia per il settore scientifico disciplinare LLIN/10 "Letteratura inglese" della Facoltà di Scienze Manageriali.

Con il ricorso in esame è insorto dinanzi questo Tribunale avverso il decreto 22 novembre 2010, n. 126, con il quale il Rettore di tale Università ha approvato gli atti della procedura comparativa ed ha dichiarato idonei i candidati M.C. e L.S.G..

Ha dedotto le seguenti censure:

1) che erano incompleti ed incoerenti i giudizi formulati dalla Commissione nei suoi confronti in quanto non erano state valutate le singole pubblicazioni scientifiche, comparativamente a quelle degli altri candidati, e che il tempo impiegato non era adeguato, specie in ordine alla valutazione comparativa dei candidati, che si era svolta in sole due ore;

2) che, in violazione degli artt. 1, comma 22, della L. 4 novembre 2005, n. 230, e 9 del D. Lgs. 6 aprile 2006, n. 164, la procedura si era svolta seguendo i criteri e le modalità procedurali sanciti dai D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, e 23 marzo 2000, n. 117, che, in realtà, non erano più applicabili a decorrere dal 18 maggio 2006;

3) che, in violazione dell’art. 9, commi 5 e 6, del D. Lgs. 6 aprile 2006, n. 164, i candidati non avevano discusso pubblicamente la produzione scientifica presentata, né avevano svolto una prova didattica;

4) che nella formulazione dei giudizi non era stata considerata l’attività didattica svolta all’estero e l’autorevolezza delle pubblicazioni scientifiche presentate (referaggio, indicatore ISBN);

5) che i giudizi formulati erano privi di motivazione ed erano illogici e contraddittori anche in relazione ai criteri di valutazione indicati alle lettere d) ed e) del bando di concorso, ed a quelli enunciati dal D. Lgs. 164/2006 e dal C.U.N. con atti 453/2010 e 612/2010, in quanto dai verbali non emerge alcuna valutazione comparativa della rilevanza scientifica e della collocazione editoriale internazionale delle pubblicazioni del ricorrente, né si era considerato che in un lavoro pubblicato in collaborazione con la candidata Costantini il nome del ricorrente precedeva quello dell’altra candidata; inoltre, non era stato comparativamente valutato il rilievo scientifico della partecipazione del ricorrente a convegni internazionali e la sua attività didattica svolta all’estero.

Tali doglianze il ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata l’8 luglio 2011 e con memoria di replica depositata il 18 luglio 2011.

L’Università degli Studi "G. D’Annunzio di ChietiPescara si è costituita in giudizio e con memoria depositata l’8 marzo 2011 ha confutato il fondamento delle censure dedotte.

Si è, inoltre, costituito in giudizio anche il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che con memoria depositata il 2 luglio 2011 ha anch’esso difeso la legittimità degli atti impugnati.

Si sono, infine, costituiti in giudizio le prof. Costantini e Guerra, vincitrici del concorso in parola, che con memorie depositate il 17 febbraio ed il 21 giugno 2011 e con memorie di replica depositate il 14 ed il 15 luglio 2011 hanno anch’esse diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 22 settembre 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in esame – come sopra esposto – è stato impugnato il decreto 22 novembre 2010, n. 126, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi "G. D’Annunzio" di ChietiPescara ha approvato gli atti della procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia per il settore scientifico disciplinare LLIN/10 "Letteratura inglese" della Facoltà di Scienze Manageriali ed ha dichiarato idonei i prof. M.C. e L.S.G..

L’attuale ricorrente, che ha partecipato a tale procedura senza risultare idoneo, ne ha contestato la legittimità con i cinque motivi di gravame sopra riassunti.

Con tali motivi per un verso ha denunciato il mancato rispetto della normativa, a suo dire, all’epoca vigente (secondo e terzo motivo), per altro verso ha evidenziato l’esiguità del tempo impiegato dalla Commissione per concludere i propri lavori (parte del primo motivo) e per altro verso ancora ha dedotto l’incompletezza e l’erroneità dei giudizi formulati, per non essere state adeguatamente valutate le pubblicazioni scientifiche presentate e l’attività didattica svolta all’estero (parte del primo motivo e quarto e quinto motivo).

Tali censure, va subito precisato, sono prive di pregio.

2. – Seguendo un più corretto ordine logico vanno esaminate per prime e congiuntamente le censure dedotte con il secondo e con il terzo motivo e con le quali il ricorrente si è nella sostanza lamentato del fatto che lo svolgimento della procedura comparativa in questione non aveva rispettato l’art. 9 del D. Lgs. 6 aprile 2006, n. 164, in quanto tale procedura si era svolta seguendo i criteri e le modalità procedurali sanciti dai D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, e 23 marzo 2000, n. 117, che, in realtà, non erano più applicabili a decorrere dal 18 maggio 2006; inoltre, i candidati non avevano discusso pubblicamente la produzione scientifica presentata, né avevano svolto una prova didattica.

Tali censure non sono fondate in quanto – come diffusamente ed analiticamente evidenziato dalle parti resistenti – è stata più volte differita l’entrata in vigore della nuova normativa contenuta nel D. Lgs. 6 aprile 2006, n. 164, ed in particolare e da ultimo, con l’art. 7, comma 5quinquies del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 2010, n. 25, è stato previsto che fino al 31dicembre 2010, le procedure concorsuali come quella ora all’esame avrebbero dovuto svolgersi secondo la vecchia normativa; tale termine, va infine ricordato, è stato poi ulteriormente prorogato dall’art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, e, successivamente, l’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011.

Sembra, pertanto, evidente che correttamente la procedura comparativa in questione indetta nel 2008 ed espletata alla fine del 2010 si sia svolta seguendo i criteri e le modalità sanciti dai D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, e 23 marzo 2000, n. 117; per cui correttamente, i candidati, appartenendo tutti alla fascia di professore associato, non hanno svolto una prova didattica, né hanno discusso pubblicamente la produzione scientifica presentata.

3. – Ugualmente infondata appare, poi, anche la censura dedotta con parte del primo motivo del ricorso, e con la quale è stata evidenziata l’inadeguatezza del tempo impiegato per lo svolgimento della procedura. Secondo il ricorrente il tempo impiegato per esaminare e valutare la documentazione presentata dai candidati era stato eccessivamente ridotto, ed in particolare quello impiegato per valutazione comparativa dei candidati (conclusosi in sole due ore).

Va in merito evidenziato in punto di fatto che la Commissione, dopo essere riunita una prima volta in seduta telematica il 22 settembre 2010, nella quale aveva fissato i criteri di massima, ha svolto i propri lavori nelle seguenti sedute:

– dalle ore 9,30 alle ore 19,30 del 16 novembre 20110 si è riunita per esaminare e valutare la documentazione presentata dagli otto candidati ammessi (verbale n. 2);

– dalle ore 9,30 alle ore 17 del 17 novembre successivo ha formulato i giudizi individuali e collegiali (verbale n. 3);

– dalle ore 17,30 alle ore 19,30 dello stesso giorno ha formulato i giudizi comparativi (verbale n. 4);

– il giorno successivo, infine, ha redatto la relazione conclusiva.

Secondo il ricorrente tale tempo sarebbe insufficiente.

Ora deve in merito ricordarsi che, secondo un consolidato e costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il tempo impiegato dalla commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati inerisce all’esercizio di discrezionalità tecnica, sicché è incensurabile in sede giurisdizionale, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità (cfr., da ultimo, Cons. St. sez. IV, 9 dicembre 2010, n. 8656, e sez. V, 16 agosto 2010, n. 5724), specie poi quando il giudizio formulato si mostri completo (T.A.R. Toscana, sez. I, 27 giugno 2011, n. 1089).

Ciò posto, ritiene il Collegio, in relazione alla tipologia della selezione comparativa in parola, il tempo impiegato per la formulazione dei giudizi individuali, collegiali e comparativi non sembra particolarmente breve, ove si consideri che i componenti di detta Commissione conoscevano certamente, prima delle sedute nella quale tali giudizi sono stati formulati, le pubblicazioni presentate dai candidati, che erano da tempo edite ed erano, pertanto, diffuse nella comunità scientifica e quindi erano già conosciute anche dai componenti detta commissione di concorso, docenti particolarmente esperti nel settore. Va, peraltro, in merito anche osservato che prima della seduta del 16 novembre i commissari già conoscevano, sia pur in via ufficiosa, i nominativi dei candidati, per cui prima di tale riunione è presumibile che abbiano meglio riesaminato le loro pubblicazioni scientifiche. Infine, non sembra che il tempo impiegato per la valutazione comparativa dei candidati (conclusosi in sole due ore) sia stato particolarmente breve, ove si consideri che, già in precedenza, come meglio verrà precisato, la commissione aveva formulato degli articolati giudizi individuali e collegiali su ognuno dei candidati.

Deve, pertanto, al riguardo concludersi che il tempo impiegato nel caso in esame per formulare i predetti giudizi non sia palesemente inadeguato.

4. – Con le ulteriori doglianze dedotte con parte del primo motivo e con il quarto ed il quinto motivo di ricorso – che possono esaminarsi congiuntamente – il ricorrente ha contestato i giudizi formulati dalla Commissione in parola, evidenziando che tali giudizi erano privi di motivazione, erano illogici e contraddittori anche in relazione ai criteri di valutazione indicati alle lettere d) ed e) del bando di concorso, ed a quelli enunciati dal D. Lgs. 164/2006 e dal C.U.N. con atti 453/2010 e 612/2010, erano incompleti ed incoerenti nei suoi confronti in quanto non erano state valutate le singole pubblicazioni scientifiche, comparativamente a quelle degli altri candidati, non era stata considerata l’attività didattica svolta all’estero e l’autorevolezza delle pubblicazioni scientifiche presentate (referaggio, indicatore ISBN); inoltre, ha anche evidenziato che dai verbali non emergeva alcuna valutazione comparativa della rilevanza scientifica e della collocazione editoriale internazionale delle pubblicazioni del ricorrente e non si era considerato che in un lavoro pubblicato in collaborazione con la candidata Costantini il nome del ricorrente precedeva quello dell’altra candidata; infine, ha dedotto che non era stato comparativamente valutato il rilievo scientifico della partecipazione del ricorrente a convegni internazionali e la sua attività didattica svolta all’estero.

Anche tali censure non sono fondate.

Va al riguardo premesso che – come è noto – le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, una evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue, che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui tale giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l’adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica.

Il giudice, in definitiva, non può mai sostituire la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall’ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871, e sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5165).

Chiarito in via pregiudiziale tale aspetto, va anche precisato che la valutazione dei candidati nelle procedure concorsuali come quella ora all’esame si sviluppa necessariamente (Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708) attraverso le seguenti fasi:

– la fissazione dei criteri di massima;

– l’esame dei titoli presentati, con la redazione di una scheda curricolare;

– la formulazione per ogni candidato, dopo l’analisi del profilo curricolare, dei titoli e delle pubblicazioni, di giudizi prima individuali e poi collegiali;

– la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei predetti giudizi collegiali;

– la redazione della relazione riassuntiva, che costituisce la sintesi di tutta l’attività svolta.

Da quanto sopra detto emerge, innanzi tutto, che – così come è già stato precisato in giurisprudenza (Con. Sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705) – la "valutazione comparativa", concerne la procedura concorsuale nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto dei singoli giudizi (individuali, prima, e collegiali, poi), i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura (relativamente) insufficiente; pertanto, non è condivisibile il rilievo del ricorrente secondo il quale ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum ed ai titoli, debba necessariamente recare anche una valutazione comparativa.

Ciò detto, va evidenziato che nel caso di specie tale iter procedimentale è stato correttamente seguito; in particolare, relativamente alla fissazione dei criteri di massima la Commissione ha nella sostanza recepito e fatti propri i criteri indicati dall’art. 4 del D.P.R. 117/2000, precisando che sarebbero stati valutati la pertinenza e la congruenza dell’attività scientifica, l’apporto individuale di ogni candidato, l’originalità ed il rigore metodologico delle ricerche, la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la continuità temporale della produzione scientifica. E tali criteri sembra al Collegio che siano stati puntualmente applicati nella formulazione dei giudizi sui singoli candidati ed, in particolare, del giudizio del ricorrente, giudizio che, dopo aver diffusamente analizzato i lavori scientifici presentati, non risulta, però, nelle sue conclusioni pienamente positivo (tale giudizio, infatti così si conclude:" il percorso critico del candidato rivela acutezza di analisi, ma una maturazione non pienamente raggiunta").

Ora, nei confronti di tale valutazione non pienamente positiva, il ricorrente, in estrema sintesi, ha dedotto le seguenti censure:

a) che tale giudizio sarebbe privo di motivazione, illogico e contraddittorio anche in relazione ai predetti criteri di valutazione;

b) che non erano state valutate le singole pubblicazioni scientifiche;

c) che non si era considerata la collocazione editoriale internazionale e l’autorevolezza delle pubblicazioni del ricorrente;

d) che non era stata considerata la partecipazione del ricorrente a convegni internazionali e la sua attività didattica svolta all’estero;

e) che in un lavoro pubblicato in collaborazione con la candidata Costantini il nome del ricorrente precedeva quello dell’altra candidata.

f) che non erano state valutate le pubblicazioni scientifiche, comparativamente a quelle degli altri candidati.

Tali censure, come già detto, non sono fondate.

Già sopra si è evidenziata l’infondatezza della censura sopra indicata alla lettera f): ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato non deve, infatti, essere formulato dopo una valutazione comparativa, dal momento che la fase della comparazione deve seguire e non essere contestuale alla fase della formulazione dei giudizi su ogni singolo candidato.

Quanto alle altre censure va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa nelle molteplici occasioni in cui si è occupata di vicende analoghe a quella ora all’esame – dopo aver pregiudizialmente chiarito che rientra nella discrezionalità della Commissione valutare il livello minimo di approfondimento scientifico richiesto ai candidati ad una cattedra universitaria (Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 100, e 16 dicembre 2010, n. 9024) – ha affermato i seguenti principi:

– che i concorsi a posti di professore universitario sono essenzialmente intesi ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati per cui le Commissioni sono tenute a prendere in esame principalmente i titoli scientifici dei candidati, mentre i titoli didattici e di servizio universitario non sono autonomamente valutabili, ma possono soltanto concorrere a documentare una valida attività di ricerca ed un notevole impegno culturale (Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4960); per cui, in definitiva, valore prioritaria e preminente deve attribuirsi al profilo scientifico del candidato, fermo restando che devono comunque essere valutati anche i titoli relativi all’attività didattica (Cons. St., sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9024) ed all’attività svolta all’estero (Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635);

– che il criterio dell’originalità e dell’innovatività e del rigore metodologico, previsto dall’art. 4 comma 2, lett. a), del predetto D.P.R. n. 117 del 2000 costituisce il criterio di valutazione prioritario, alla cui applicazione segue quella degli ulteriori criteri previsti dalla normativa ai fini della valutazione comparativa (Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885);

– che non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica (Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705);

– che una volta valutati da parte della Commissione l’originalità e l’innovatività dell’opera (lett. a), l’apporto individuale del candidato (lett. b), la congruenza con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare (lett. c), può essere assorbita la valutazione della diffusione dell’opera (lett. d), siccome ininfluente a modificare il giudizio già espresso in base ai criteri delle precedenti lettere a), b), c), in quanto la diffusione dell’opera nell’ambito della comunità scientifica, il grado di tale diffusione, il livello di apprezzamento espresso dalla comunità scientifica sull’opera, sono elementi che, se esistenti, contribuiscono all’assegnazione di un punteggio aggiuntivo, ma l’insussistenza di tali elementi non impedisce la valutazione dell’opera da parte della Commissione di concorso alla luce degli altri precedenti e prioritari criteri (Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708);

– che nessuna norma vieta una motivazione sintetica della valutazione dei candidati, atteso che sintesi non è sinonimo di incompletezza o in esaustività (Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708).

Ciò detto, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto precisato in merito dalla giurisprudenza, le predette censure dedotte dal ricorrente sia tutte prive di pregio, in quanto:

– il giudizio, non pienamente positivo, formulato nei confronti del ricorrente non sembra sia privo di motivazione o sia illogico o contraddittorio anche in relazione ai predetti criteri di valutazione;

– non occorreva una analitica valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche presentate dal ricorrente;

– la collocazione editoriale internazionale e l’autorevolezza delle pubblicazioni non sono da sole idonee a modificare il giudizio espresso in base ai criteri delle precedenti lettere a), b), c) del predetto D.P.R. 117, così come la partecipazione a convegni internazionali e l’attività didattica svolta all’estero.

Mentre carattere del tutto marginale riveste, infine, la circostanza che in un lavoro pubblicato in collaborazione con la candidata Costantini il nome del ricorrente precedeva quello dell’altra candidata.

Deve, conclusivamente, evidenziarsi che il giudizio finale espresso nei confronti del ricorrente non è inficiato dai vizi dedotti.

5. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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