Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 27-09-2011, n . 34888 Cognizione del giudice d’appello reformatio in peius

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza dell’8 aprile 2010 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 23 giugno 2009 con la quale O.L. era stato ritenuto colpevole dei reati contestatogli (detenzione illecita e spaccio di stupefacenti) e condannato, con la diminuzione per il rito, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, riduceva – previa concessione delle circostanze attenuanti generiche – la pena suddetta a complessivi anni tre di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.

La Corte territoriale, investita del gravame limitatamente alle questioni concernenti la mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità e delle attenuanti generiche e gli aumenti di pena per la continuazione, aveva ritenuto di confermare il giudizio in proposito espresso dal primo giudice in merito alla non concedibilità della attenuante speciale, tenuto conto della non occasionalità della attività di spaccio e della notevole quantità di droga sequestrata: aveva, per contro, concesso le circostanze attenuanti generiche ed escluso gli aumenti per la continuazione, stante l’unitarietà della condotta. Ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione e violazione di legge per la mancata indicazione della pena base presa in considerazione dalla Corte territoriale per il calcolo della pena finale e la conseguente violazione dell’art. 597 c.p.p., n. 3, connessa ad una determinazione della pena base superiore a quella fissata dal Tribunale.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza di primo grado impugnata dal solo imputato concerne non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, con la conseguenza che il giudice d’appello, laddove ritenga di accogliere il gravame in relazione a una circostanza attenuante prima non concessa, deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa (in questo senso da ultimo Cass. Sez. 4^ 4.11.2010, n. 41585, Pizzi, Rv.

248549), anche se va dato atto di un recente, minoritario orientamento in virtù del quale il divieto in parola non opera quando sia stato comunque rispettato il risultato finale dell’operazione di computo della pena senza che siano stati osservati i criteri di determinazione della medesima e i relativi calcoli di pena base o intermedi (in tal senso, Cass. Sez. 4^ 27.10.2010 n. 41566, Cantucci.

Rv. 248457; Cass. Sez. 3^ 24.3.2010 n. 25606, Capolino ed altro, Rv.

247739).

Nel caso in esame non solo la Corte territoriale ha proceduto alla riduzione della pena consequenziale al riconoscimento di una circostanza attenuante prima non concessa ed alla eliminazione dell’aumento di pena derivante dalla continuazione, in quanto esclusa, ma, nel fissare ai fini della determinazione della nuova pena, i limiti della pena base, è partita da una pena base inferiore a quella stabilita dal Tribunale sia per quanto riguarda la pena detentiva (anni sei di reclusione) sia per quanto riguarda la pena pecuniaria (Euro 45.000,00).

Ne consegue che nessuna violazione del divieto di reformatio in pejus si è verificata nel caso di specie.

Da qui l’inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente stesso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e,della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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