T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 18-10-2011, n. 510 Nullità e inesistenza dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- I due ricorsi in epigrafe (n. 449/2010 e n. 109/2011) possono essere riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva ai fini di un’unica decisione, in quanto proposti dalla stessa parte ricorrente avverso il medesimo ente e concernenti la domanda di nullità di atti tra loro collegati relativi alla copertura di posti tramite procedura verticale nell’organico della Giunta regionale nella categoria D1.

2.- L’Ing. C.V. afferma di essere dipendente presso gli uffici della Regione Lazio in Roma a decorrere dal 15 ottobre 2008 in virtù di contratto a tempo determinato, con inquadramento nella categoria D1, posizione economica D1, nel profilo professionale di esperto di area tecnica e riferisce di aver inoltrato alla Regione Basilicata in data 28 dicembre 2009 domanda di trasferimento ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 dalla Regione Lazio alla Regione Basilicata.

Tale istanza di trasferimento a seguito di formale diffida era respinta dalla Regione Basilicata con nota 21 maggio 2010, n. 104500171AJ, con la quale l’ente chiariva che il reclutamento del personale mediante trasferimento da altre amministrazione stava avvenendo mediante procedura di mobilità esterna ex art. 30, commi 1 e 2bis, del d.lgs. n. 165/2001, avviata con determinazione dirigenziale dell’ufficio organizzazione, amministrazione e sviluppo delle risorse umane in data 4 agosto 2008, n. 1254, avvertendola della possibilità di partecipare a futuri avvisi di mobilità esterna.

2.1.- Tale nota non è stata oggetto di impugnativa da parte dell’odierna ricorrente, la quale, però, con ricorso iscritto al n. di R.G. 449/2010 notificato in data 13 dicembre 2010 e depositato il successivo 15 dicembre 2010, ha chiesto la declaratoria della nullità:

a) della delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 2009, n. 2271, con la quale era stata approvata la graduatoria dei vincitori della procedura di progressione verticale per la copertura di n.49 posti nella categoria D1 nel ruolo organico della Giunta regionale della Basilicata e dei contratti successivamente stipulati con i vincitori;

b) della successiva deliberazione di G.R. 1 ottobre 2010, n. 40, con la quale, era modificata la medesima graduatoria;

c) della prodromica deliberazione di Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2000, con la quale era stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2008/2010, nella parte in cui si destinano nella procedure di progressione verticale ulteriori 19 posti nella categoria D1.

2.1.1.- Ad avviso della ricorrente tutti gli atti impugnati sarebbero affetti da nullità ai senti dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per violazione dell’art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, perché l’amministrazione a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, prima di indire la selezione per la progressione verticale, avrebbe dovuto attivare la procedura di mobilità per il reclutamento di personale da altre pubbliche amministrazioni.

Secondo la prospettazione della ricorrente, quindi, l’approvazione della graduatoria dei vincitori della progressione verticale e i successivi contratti stipulati con i vincitori sarebbero affetti da nullità, perché, a norma dall’art. 24, comma 1, e 62 del del d.lgs. n. 150/2009, a decorrere dal 1°gennaio 2010 alla Regione sarebbe stata preclusa la possibilità di coprire nuovi posti mediante progressione verticale.

2.2.- Con successivo ricorso iscritto al n. di R.G. 109/2011 l’ing. C.V. ha, altresì, chiesto la declaratoria di nullità:

a) della deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata 23 dicembre 2010, n. 2186, con la quale era stato disposto lo scorrimento della graduatoria approvata con delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 2009, n. 2271, per la copertura di ulteriori 21 posti;

b) della prodromica deliberazione della Giunta regionale della Basilicata 23 dicembre 2010, n. 2107, con la quale era stato rideterminato il fabbisogno di personale per il triennio 2008/2010 ed era stata aggiornata la programmazione triennale del fabbisogno di personale della Giunta Regionale per il triennio 2010/2012, nella parte in cui disponeva lo scorrimento delle graduatorie delle progressioni verticali per la categoria D1.

2.2.1.- Tali atti sarebbero viziati da invalidità derivata dai provvedimenti già impugnati con ricorso n. R.G. 449/10 e sarebbero affetti, a dire della ricorrente, dagli stessi vizi che affliggerebbero gli atti impugnati con il ricorso n. 449/2010, poiché la decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria sarebbe stata adottata in aperta violazione dell’art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009 che precluderebbe alla Regione, a decorrere dal 1°gennaio 2010, di coprire i posti disponibili in organico attraverso l’assunzione degli idonei collocati in graduatorie per progressioni verticali, essendo invece tenuta a coprire tali vacanze mediante indizione di nuovi concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% in favore del personale interno.

Inoltre, lo scorrimento della graduatoria di selezioni per procedure verticali, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato espressamente vietato dalla Circolare del dipartimento per la funzione pubblica 22 febbraio 2011.

3.- La Regione Basilicata, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita per resistere ad entrambi i ricorsi proposti, eccependo, oltre che l’infondatezza nel merito dei ricorsi, la irricevibilità ed inammissibilità dell’azione di nullità esperita, in quanto le cause di nullità del provvedimento amministrativo sarebbero a numero chiuso e pertanto la ricorrente avrebbe dovuto proporre azione di annullamento nel prescritto termine decadenziale avverso l’atto con cui la Regione le negava il trasferimento nei ruoli della Regione Basilicata.

Con una seconda eccezione preliminare la Regione deduce l’inammissibilità del ricorso anche per carenza di interesse, poiché l’Ing. V., in quanto dipendente presso la Regione Lazio solo a decorrere dal 15 ottobre 2008, non avrebbe maturato il periodo di cinque anni di permanenza presso la sede di prima destinazione, che a norma art. 35, comma 5bis del d.lgs 165/2001 preclude ai pubblici dipendenti di richiedere ed ottenere il trasferimento presso altra sede prima di tale data. 3.1.- Per resistere nel giudizio n. 109/2011 si è costituita la controinteressata T.B., eccependo in via preliminare la inammissibilità del gravame per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

4.- All’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2011 entrambi i ricorsi in epigrafe sono stati trattenuti per la decisione.

5. Con entrambi i ricorsi indicati in epigrafe, di cui si dispone la riunione per connessione soggettiva e oggettiva, è domandata di nullità a norma dell’art. 21septies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di tutti gli atti adottati dalla Regione per la copertura di posti nei ruoli della Giunta regionale (nella categoria D1) attraverso una procedura verticale.

Osserva il Collegio che a norma dell’art. 21septies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241: "È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge".

Orbene, nel caso di specie non ricorrono le ipotesi indicate dalla norma sopra riportata, non potendosi in alcun modo configurare quale nullità la invocata violazione di norme di legge.

L’art. 21 septies della legge n. 241/1990, infatti, non contempla la nullità dell’atto amministrativo per violazione di legge: le nullità prevista da tale norma sono quindi a numero chiuso.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che non può essere proposta l’azione di nullità nell’ipotesi di violazione di norme imperative, in ragione del fatto che le norme relative all’azione amministrativa, avendo carattere pubblicistico, sono sempre imperative e la comminazione della nullità per la loro violazione comprometterebbe le esigenze di certezza e di stabilità dell’azione amministrativa (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2010, n. 1498).

Ne consegue che, a tutela della stabilità del provvedimento amministrativo e di certezza dei rapporti giuridici, le violazioni di legge lamentate dalla ricorrente costituiscono cause di annullabilità del provvedimento a norma dell’art. 21 octies, comma 1, della legge n. 241/1990, il quale dispone che "È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge…".

La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto far valere la denunziata illegittimità degli impugnati provvedimenti con l’azione di annullamento entro il breve termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’art. 29 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

In conclusione, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla Regione Basilicata, il Collegio, riuniti i ricorsi n. 449/2010 e n. 109/2011, li dichiara inammissibili.

6.- Le spese di lite, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, riuniti i ricorsi n. 449/2010 e n. 109/2011, li dichiara inammissibili.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della Regione Basilicata della somma complessiva di Euro 3000,00 (tremila/00) a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Antonio Ferone, Consigliere

Paola Anna Gemma Di Cesare, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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