Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 27-09-2011, n. 34887 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza dell’8 febbraio 2010 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Catania in data 13 luglio 2009 con la quale G.S. era stato ritenuto colpevole del reato contestatogli (detenzione e spaccio di stupefacenti) e condannato, con la diminuzione per il rito, alla pena ritenuta di giustizia. La Corte territoriale, investita del gravame limitatamente alla questione concernente la mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, aveva ritenuto di confermare il giudizio in proposito espresso dal primo giudice tenuto conto della non occasionalità della attività di spaccio al servizio di trafficanti di droga; della rilevante quantità della sostanza sequestrata e del suo principio attivo; della suddivisione in involucri pronti per lo spaccio.

Ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto assoluto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Indipendentemente dalla genericità dei motivi, va rilevato che la Corte territoriale, con specifico riguardo alla invocata circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ha svolto precise e puntuali motivazioni, integrative di quelle a sua volte già adeguate contenute nella sentenza di primo grado, a giustificazione del diniego della attenuante speciale.

La quale – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – trova applicazione solo in casi di trascurabile offensività, avuto riguardo sia all’oggetto materiale del reato, sia alle caratteristiche quanti-qualitative della sostanza, sia alla condotta, con specifico riguardo ai mezzi, modalità e circostanze nelle quale essa è stata posta in essere, dovendosi pertanto escludere l’attenuante di cui sopra in presenza del vaglio negativo anche di uno solo dei dati di riferimento legale indicati nell’art. 73, comma 5 che rende superflua qualsiasi altra considerazione ai fini del complessivo giudizio di concedibilità (Cass. Sez. Un. 24.6.2010 n. 35737, P.G. in proc. e. Rico, Rv. 247911; Cass. Sez. 6^ 14.4.2008 n. 27052, Rinaldo, Rv. 240981; cass. Sez. 6^ 15.6.1998 n. 8857, Canepi, Rv. 212005).

La Corte di merito, applicando correttamente tali criteri, ha, altrettanto correttamente, escluso la ricorrenza di detta attenuante, rispetto alla quale le argomentazioni sviluppate dalla difesa del ricorrente si pongono come del tutto astratte, oltre che inosservanti di quelle regole giurisprudenziali da tempo consolidate.

Con motivazione assolutamente esaustiva sul piano logico ed incensurabile in sede di legittimità in quanto riferita ai risultati dell’osservazione diretta della P.G. che aveva notato il G. prelevare un pacco contenente stupefacente da parte del fornitore ed alle successive ammissioni dell’imputato di spacciare lo droga per procurarsi quella necessaria per il suo consumo personale, la Corte di Appello ha adeguatamente spiegato non solo le ragioni per le quali la lieve entità del fatto non poteva configurarsi, ma anche le ragioni per le quali il G. era un pusher al servizio di trafficanti di maggior livello.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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