T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-10-2011, n. 8011 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito del ricorso ex lege 89/2001 – proposto dall’odierno ricorrente per violazione del termine di ragionevole durata del procedimento – la Corte di Appello di Roma, con decreto reso in Camera di Consiglio il 15 dicembre 2008 e depositato il 12 giugno 2009, condannava il convenuto Ministero della Giustizia al pagamento delle somme sopra indicate.

Il decreto, non impugnato, acquistava autorità ed efficacia di res judicata; e veniva, quindi, notificato ai sensi dell’art. 1 del d.l. 669/1996 (convertito in legge 30/1997).

In assenza di alcun adempimento al giudicato, sostiene il ricorrente che sussistano i presupposti necessari e sufficienti per l’esperibilità del presente mezzo di tutela, preordinato a veicolare l’ottemperanza dell’Amministrazione al suindicato provvedimento giudiziario.

Chiede pertanto che venga ordinata al Ministero della Giustizia l’adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma in data 15 dicembre 2008; e, in particolare che:

– venga dichiarata l’inottemperanza del Ministero della Giustizia al giudicato formatosi sul predetto decreto della Corte di Appello di Roma;

– venga assegnato un termine di trenta giorni alla predetta Amministrazione al fine di disporre il pagamento di complessivi Euro 6.000,00 oltre agli interessi legali sulla sorte capitale dal 15 dicembre 2008, nonché delle spese successive propedeutiche per il rilascio dell’attestazione del passaggio in giudicato del decreto, necessario presupposto di proponibilità e procedibilità del giudizio di ottemperanza, e delle spese di notifica, quantificate in Euro 82,00 (marche da bollo n. 6 x 10,62 + marca da bollo n. 1 da Euro 7,08 + spese di notifica Euro 5,60 x 2);

– venga nominato, fin da ora, e per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2011.

Motivi della decisione

Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone per l’effetto la Sezione che il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto n. 60730/2006 Ruolo Generale Affari Diversi – n. 3649/10 Cron. – n. 3569/10 Rep., reso dalla Corte d’Appello di Roma; e, per l’effetto, provveda alla corresponsione dei seguenti importi:

– Euro 6.000,00, oltre interessi legali sulla sorte capitale dal 15 dicembre 2008 fino al soddisfo;

– Euro 82,00, a titolo di spese per il rilascio dell’attestazione del passaggio in giudicato del decreto e di spese di notifica.

Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti verranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

È, invece, preclusa ogni determinazione in esito alla richiesta, dal procuratore di parte ricorrente verbalmente formulata all’odierna Camera di Consiglio, concernente l’applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, atteso che la relativa richiesta si rivela inammissibile in ragione dell’omessa attivazione del necessario contraddittorio processuale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

– ORDINA al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto indicato in motivazione, provvedendo alla corresponsione degli importi pure ivi specificati;

– DISPONE che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– CONDANNA il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 500,00 (euro cinquecento/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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