T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-10-2011, n. 8010

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premesso che, a seguito del ricorso ex lege n. 89/2001 per violazione del termine di ragionevole durata del procedimento, la Corte di Appello di Roma, con decreto reso in Camera di Consiglio il 15 dicembre 2008 e depositato il 12 giugno 2009, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme sopra indicate, soggiunge il ricorrente che tale provvedimento, non impugnato, ha acquisito autorità ed efficacia di res judicata.

Ancorchè debitamente notificato ai sensi dell’art. 1 del d.l. 669/1996 convertito in legge 30/1997, l’Amministrazione intimata ha omesso alcun adempimento al giudicato come sopra formatosi.

Sostiene il ricorrente la sussistenza dei presupposti per l’esperibilità del ricorso per l’ottemperanza; e chiede, pertanto, che l’adito organo di giustizia, in accoglimento del proposto mezzo di tutela, ordini al Ministero della Giustizia di adottare gli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sul suindicato decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma; e, in particolare:

– dichiari l’inottemperanza del Ministero della Giustizia al giudicato formatosi sul predetto decreto della Corte di Appello di Roma;

– assegni un termine di trenta giorni al predetto Ministero per disporre il pagamento in favore del ricorrente medesimo – procuratore distrattario nel giudizio camerale di cui alla legge 89/2001 – della somma complessiva di Euro 393,00 (onorari liquidati Euro 250,00; competenze liquidate Euro 100,00; rimborso spese forfettarie Euro 25,00; CPA Euro 15,00; I.V.A. Euro 78,00 a detrarre ritenuta d’acconto 20% Euro 75,00), nonché delle spese successive propedeutiche per il rilascio dell’attestazione passaggio in giudicato del decreto, necessario presupposto di proponibilità e procedibilità nel giudizio di ottemperanza, e delle spese di notifica, tutte quantificate in Euro 82,00 (marche da bollo n. 6 x 10,62; marca da bollo n. 1 da Euro 7,08 + spese di notifica Euro 5,60 x 2); oltre ad interessi fino al soddisfo secondo le modalità previste dal titolo esecutivo e come quantifìcato nei rispettivi atti di precetto;

– nomini fin da ora, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2011.

Motivi della decisione

Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone per l’effetto la Sezione che il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto precedentemente indicato e reso dalla Corte d’Appello di Roma; e, per l’effetto, provveda alla corresponsione degli importi dettagliati in narrativa in favore dell’odierno ricorrente.

Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti verranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

È, invece, preclusa ogni determinazione in esito alla richiesta, dal procuratore di parte ricorrente verbalmente formulata all’odierna Camera di Consiglio, concernente l’applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, atteso che la relativa richiesta si rivela inammissibile in ragione dell’omessa attivazione del necessario contraddittorio processuale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

– ORDINA al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto precedentemente indicato, provvedendo alla corresponsione degli importi come sopra specificati;

– DISPONE che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– CONDANNA il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 500,00 (euro cinquecento/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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