T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-10-2011, n. 8008

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

FATTO

Con decreto n. 3644 depositato il 28 maggio 2008 la Corte d’Appello di Roma – Sezione equa riparazione, ha condannato il Ministero della giustizia a corrispondere in favore di F.T. e V.T. la somma complessiva di euro 6.000,00 ciascuno, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Lo stesso provvedimento ha condannato altresì il Ministero della giustizia alla rifusione delle spese di lite in favore dei nominati ricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 1.600,00, di cui 200,00 per spese e 1.400,00 per onorari, con distrazione in favore dell’avv. Gabriele Gava, antistatario.

A fronte della notificazione dell’anzidetto decreto in forma esecutiva in data 30 giugno 2010, nonché dell’atto di diffida e messa in mora in data 1° febbraio 2011, il Ministero intimato ometteva di provvedere all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario di cui sopra, assistito da forza di giudicato per effetto dell’omessa impugnazione.

Chiede pertanto il ricorrente V.T. che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 114 c.p.a., notificato in data 18 maggio 2011 e depositato il successivo 31 maggio, l’adito giudice amministrativo:

– ordini al Ministero della giustizia di dare piena ed integrale attuazione al predetto decreto, mediante pagamento in suo favore, entro un termine perentorio, della somma di Euro 6.000,00 di cui sopra, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo;

disponga, in caso di perdurante inadempimento, che a tanto provveda un commissario ad acta.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 12 ottobre 2011.

Motivi della decisione

Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base degli elementi esposti in ricorso, che non hanno trovato alcuna confutazione da parte dell’intimata Amministrazione della giustizia, il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone, per l’effetto, la Sezione che il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto n. 3644 del 28 maggio 2008, reso dalla Corte d’Appello di Roma – Sezione equa riparazione; e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore del ricorrente V.T. dell’importo di Euro 6.000,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.

Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti verranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore generale p.t. della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero della giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:

– ordina al Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto n. 3644 del 28 maggio 2008, reso dalla Corte d’Appello di Roma – Sezione equa riparazione, provvedendo alla corresponsione dell’importo indicato in motivazione in favore del ricorrente;

– dispone che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore generale p.t. della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero della giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– condanna il Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 500,00 (euro cinquecento/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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