T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-10-2011, n. 8005 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 16825/2010, notificata all’amministrazione convenuta, in data 19.11.2010, accoglieva la domanda della ricorrente proposta ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di Euro 600,00 (oltre gli interessi e le spese di giudizio, di merito e di legittimità).

A fronte dell’inadempienza della pubblica amministrazione, parte ricorrente chiede che venga nominato un Commissario ad acta al fine di procedere, senza indugio, e con piena funzione sostitutoria, all’esecuzione della sentenza di cui in epigrafe.

L’Avvocatura dello Stato non si è costituita in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio 12.10.2011.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi nel vigore degli art. 27, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 37 l. 6 dicembre 1071, n. 1034 (sez. IV, n. 3427/2005 e, da ultimo, 10 dicembre 2007, n. 6318; sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2158; sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3983; sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4600; sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3253; sez. IV, 27 maggio 2010, n. 3383) il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della c. d. legge Pinto, n. 89/2001, ha natura decisoria su diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini della ammissibilità del ricorso contemplato dai citt. artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054.

Ciò vale a maggiore ragione nel caso di specie, in cui è intervenuta anche una sentenza della Corte di Cassazione.

Il giudizio per l’ ottemperanza dell’amministrazione al giudicato del Giudice ordinario è esperibile, in particolare, anche per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo civile di esecuzione, con il solo limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme (Cons. Stato, VI, 16 aprile 1994, n. 527; Cass., SS. UU., 13 maggio 1994, n. 4661; Cons. Stato, IV, 25 luglio 2000, n. 4125 e 15 settembre 2003, n. 5167).

Nessun dubbio può, peraltro, esservi oggi, alla luce del codice del processo amministrativo (cfr., in particolare, l’art. 112, comma 2, lett. c), secondo il quale l’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato", ulteriormente precisandosi, in punto di competenza territoriale, che, in tal caso, il ricorso si propone al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza).

Nel caso di specie, è bene ancora precisare – relativamente agli importi recati dalla "nota spese", versata in atti, di cui si chiede la corresponsione – che non sono dovute ulteriori somme a titolo di spese processuali oltre quelle effettivamente liquidate dalla Corte di Cassazione, nonché quelle liquidate con la presente decisione.

Infatti, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., le spese ripetibili successive alla sentenza sono esclusivamente quelle liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa, nonché quelle di notifica della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto (C.d.S., sez. V, 7 agosto 1991 n. 1099).

Nel caso di specie, le sentenze da eseguire fanno esclusivo riferimento alle "spese generali" e agli "accessori di legge", con tale espressione evidentemente intendendosi gli importi direttamente quantificati dalla tariffa professionale ovvero dalla legge (ad esempio, gli oneri fiscali e previdenziali).

Tanto precisato, sussistendo il presupposto dell’inoppugnabilità per decorso dei termini previsti ex lege, non contestato dall’intimata amministrazione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente ordine al Ministero della Giustizia di provvedere entro trenta giorni al pagamento delle somme recate dal citato titolo esecutivo oltre gli interessi legali fino al soddisfo.

Nella eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin da ora quale Commissario ad acta, il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione intimata di provvedere all’esecuzione, in favore della ricorrente, della sentenza indicata in epigrafe, e al pagamento delle somme alla stessa dovute, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza, alla scadenza del quale il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, nominato fin da ora quale Commissario ad acta, provvederà, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario per il pagamento, entro i successivi 30 giorni dall’istanza.

Condanna l’amministrazione alle rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre agli accessori come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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