Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-02-2012, n. 1758 Delegazione di pagamento, espromissione, accollo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Mont. Iran. s.r.l. in liquidazione propose opposizione all’esecuzione avverso l’atto di precetto notificatole a istanza di C.P., cessionaria di un credito di cui era originariamente titolare l’Istituto Italiano di Credito Fondiario, deducendo, per quanto qui interessa, l’inesistenza dell’obbligazione, perchè a seguito di frazionamento del debito, di questo doveva rispondere solo Varano Immobiliare s.r.l. che, avendo acquistato il negozio di (OMISSIS), si era accollata la relativa quota di mutuo, garantito dall’ipoteca gravante su quella porzione dell’edificio.

Costituitasi in giudizio, la C. contestò le avverse pretese.

Con sentenza del 9 febbraio 2009 il Tribunale di Roma ha rigettato l’eccezione di inesistenza dell’obbligazione restitutoria in capo all’opponente.

Secondo il decidente questi non aveva dimostrato che il creditore aveva, con dichiarazione espressa, liberato il debitore originario il quale era conseguentemente tenuto al pagamento delle rate scadute e non pagate dall’accollante.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Mont.

Imm. S.r.l. in liquidazione, formulando un solo motivo, illustrato anche da memoria.

Resiste con controricorso C.P..

Motivi della decisione

1 Con l’unico motivo di ricorso l’impugnante lamenta violazione dell’art. 1273 c.c., art. 1362 c.c., e segg., e art. 2697 cod. civ..

Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, la dichiarazione espressa con la quale il creditore aveva liberato il debitore originario esisteva ed era stata compiutamente dimostrata. E invero l’Istituto Italiano di Credito Fondiario aveva prestato ampio e formale consenso affinchè venisse annotato il frazionamento del mutuo in sei quote, garantite solo dall’ipoteca gravante sul cespite al quale ognuna di esse afferiva, in tal modo espressamente liberando l’originario creditore.

2 Le censure sono infondate.

La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio di diritto per cui l’accollo può avere efficacia liberatoria per l’originario debitore unicamente se e quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa e inequivoca, volontà che non può in ogni caso ritenersi insita nella semplice adesione del creditore alla convenzione di accollo (confr. Cass. civ. 21 aprile 2006, n. 9371).

Siffatta adesione comporta per vero che l’obbligazione dell’accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall’art. 1268 cod. civ., comma 2, degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa, può rivolgersi all’accollato (confr. Cass. civ. 24 febbraio 2010, n. 4482). Ma gli effetti della semplice adesione non vanno oltre il rafforzamento del fronte debitorio.

Nella fattispecie l’effetto liberatorio dovrebbe discendere, secondo la prospettazione della società ricorrente, dalla previsione che, a seguito dell’annotazione del frazionamento, ciascuna quota di mutuo sarebbe stata garantita soltanto dai cespiti rispettivamente descritti. Sennonchè non vi è nulla di arbitrario nella diversa interpretazione del giudice di merito, il quale ha ritenuto il termine soltanto espressivo unicamente della volontà di consentire il frazionamento. Tale interpretazione appare piuttosto assolutamente conforme al senso letterale delle parole usate dai paciscenti.

Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.200,00 (di cui Euro 8.000,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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