Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 27-09-2011, n. 34929

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 22.7.2010 il Tribunale di Milano, all’esito dell’udienza camerale, procedeva ex art. 130 cod. proc. pen. alla correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza, emessa dallo stesso tribunale in data 3.6.2010, nei confronti di B.R., B.F. e Bu.Fi..

In specie, il tribunale rilevava che mentre nel dispositivo letto in udienza i predetti imputati erano stati condannati alla pena complessiva di anni nove di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa, nella motivazione della sentenza, depositata il 10.6.2010, la pena complessiva veniva determinata in anni nove e mesi sei di reclusione, oltre la multa, in ragione dei diversi aumenti di pena per la continuazione interna e tra tutti i reati cui la condanna si riferisce. Pertanto, ritenendo che nel caso in cui, come nella specie, la difformità dipenda da un errore materiale relativo alla pena indicata in dispositivo palesemente rilevabile dalla motivazione, si deroghi al principio della prevalenza del dispositivo, procedeva alla correzione del dispositivo di sentenza nei sensi indicati.

2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati con separati atti, chiedendone l’annullamento. Premessa l’ammissibilità del ricorso per cassazione, i ricorrenti denunciano:

a) l’incompetenza funzionale del giudice che ha emesso l’ordinanza, con conseguente nullità del provvedimento, atteso che la stessa è stata emessa quando era già stato proposto l’appello degli imputati ed erano, altresì, decorsi i termini (30 gg.) per proporre l’impugnazione;

b) violazione della norma processuale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 130, 546 e 547 cod. proc. pen., non essendo stata applicata correttamente nella specie la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. dovendo prevale quanto indicato nel dispositivo della sentenza rispetto alla motivazione.

Con la memoria depositata l’1.2,2011 il ricorrente B.R. ribadisce le predette censure.

Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati.

1. Sull’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. il Collegio condivide l’orientamento ormai prevalente, richiamato anche dai ricorrenti, secondo il quale deve ritenersi l’ammissibilità del ricorso (Sez. 4, n. 41618, 27/10/2010, Lembo, rv. 248913; Sez. 1, n. 41571, 01/10/2009, Saraceni, rv. 245052; Sez. 1, n. 29871, 24/06/2009, Losito, rv. 244319), ovviamente sempre che si possa ravvisare nel caso concreto l’interesse al ricorso.

2. Quanto alla questione della competenza, va rilevato che il dato letterale della norma, impone di ritenere che "la correzione dell’errore materiale, nel caso il provvedimento interessato sia stato impugnato, è riservata alla competenza funzionale del giudice del gravame, sempre che l’errore attenga a statuizioni devolute alla sua cognizione" (Sez. 4, n. 32956, 24/06/2009, Leone, rv. 244683).

E’ stato, altresì, affermato che "è affetto da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, l’atto di correzione di errori materiali adottato dal giudice dell’esecuzione in relazione a un provvedimento erroneo che sia stato impugnato, spettando in tal caso la competenza a provvedere al giudice dell’impugnazione" (Sez. 1, n. 47149, 27/11/2009, Panunzio, rv. 245725).

Il tribunale, quindi, non era legittimato caso di specie ad emettere il provvedimento impugnato.

3. In ogni caso, occorre precisare che costituisce errore materiale quell’errore che non comporta una modifica sostanziale o una sostituzione della decisione già assunta, cui si può ovviare con la procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen., al fine di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale, Intangibile contenuto (S. U. 18 maggio 1994, Armati).

Ed, invero, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, prevista dall’art. 130 cod. pen. pen., quando l’intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perchè in tal caso la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa. Non può, invece, farsi luogo alia speciale procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen., tutte le volte in cui si venga a realizzare in concreto una modifica sostanziale del contenuto di una decisione della quale fa testo unicamente il dispositivo, atteso che a una tale correzione può provvedersi solo attraverso i normali rimedi rappresentati dai mezzi di impugnazione.

A tali principi sono ispirate anche le decisioni con le quali si è affermato che "l’eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso" (Sez. 4, n. 40796, 18/09/2008, Marchetti, rv. 241472) e che il principio per cui il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza deve essere sempre risolto con il criterio della prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo non può costituire un canone interpretativo inderogabile, attesa l’ampia gamma dei contrasti che possono in proposito sussisterei (Sez. 4, n. 27976, 24/06/2008, Adame, rv.

240379).

Nel caso in esame, è stato ritenuto mero errore materiale una diversa entità della pena inflitta agli imputati che, all’evidenza, pi determina una modifica sostanziale e una sostituzione della decisione già assunta e che ha assunto rilevanza esterna con la lettura del dispositivo.

Si impone, quindi, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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