Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-02-2012, n. 1757 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avvocato I.S.G., in forza di sentenza della Corte d’appello di Caltanisetta, con atto di precetto del 23 marzo 2004, intimò a Z.C. il pagamento della somma di Euro 3.659,91. Per il recupero di tale credito, sottopose poi a pignoramento immobiliare un fondo rustico di proprietà della stessa.

Sospesa l’esecuzione a seguito di anomalie riscontrate nell’avviso di vendita – segnalate dall’avvocato F., presente all’udienza fissata per l’incanto, in qualità di offerente per persona da nominare l’esecutante propose opposizione agli atti esecutivi deducendo la mancanza di legittimazione del predetto avvocato al rilievo di eventuali irregolarità procedurali e chiedendone per l’effetto la condanna al rimborso delle spese da lui inutilmente sostenute, di quelle necessarie per la reiterazione delle formalità, nonchè dei danni riconducibili alla mancata disponibilità della somma dovutagli dalla debitrice, da liquidarsi in separata sede.

Il F., costituitosi in giudizio, sì oppose alle avverse pretese.

Con sentenza del 4 luglio 2008 il Tribunale di Nicosia ha rigettato la domanda.

Ha affermato il decidente che l’azione proposta, malgrado il nomen iuris ad essa attribuita dall’opponente, non era un’opposizione agli atti esecutivi, ma un’azione di risarcimento danni, ex art. 2043 cod. civ.. Così qualificata la domanda, ha escluso ogni responsabilità a carico del convenuto per i danni lamentati dall’istante. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte l’avvocato I., formulando due motivi, illustrati anche da memoria.

Resiste con controricorso l’avvocato F..

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo l’impugnante deduce erronea interpretazione dei fatti di causa e nullità della sentenza, sostenendo che, con il proposto ricorso, aveva impugnato l’ordinanza di sospensione della vendita.

1.2 Con il secondo mezzo denuncia l’erroneità della qualificazione dell’azione proposta, da parte del giudice di merito, sostenendo che, contrariamente a quanto da questi affermato, si trattava di un’opposizione agli atti esecutivi.

2 Il ricorso è inammissibile sotto più di un profilo. Anzitutto, avendo il giudice a quo affermato che l’azione proposta andava qualificata come azione di risarcimento danni, ex art. 2043 cod. civ., la sentenza doveva essere impugnata con il mezzo dell’appello.

Nella giurisprudenza di questa Corte è invero consolidato il principio cosiddetto dell’apparenza, principio in forza del quale, al fine di evitare che la parte venga a conoscere ex post, a impugnazione avvenuta, quale mezzo andava correttamente azionato, l’individuazione del rimedio esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice a quo all’azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza (confr. Cass. civ. sez. un. 9 maggio 2011, n. 10073; Cass. civ. 15 febbraio 2011, n. 3712).

3 Sotto altro, concorrente profilo deve poi rilevarsi che la sentenza del Tribunale di Nicosia risulta notificata all’avvocato I. in data 11 settembre 2008, laddove il ricorso per cassazione è stato notificato il 4 luglio 2009, ben oltre, dunque, il termine perentorio sancito dal comb. disp. degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., termine che era invece cominciato a decorrere già da quel momento. E invero la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell’art. 479 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 20 giugno 2011, n. 13536).

4 Il principio dell’apparenza, già innanzi richiamato, impone peraltro di ritenere tempestivo il controricorso, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente in memoria. Non par dubbio, infatti, che, una volta escluso che il regime applicabile alla pronuncia di prime cure fosse quello dell’opposizione agli atti esecutivi, non v’è alcuna ragione per affermare che i termini previsti per la proposizione del controricorso fossero sottratti alla sospensione prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1.

Quanto poi alla pretesa incompetenza dell’ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notifica del controricorso – notifica effettuata, nella fattispecie, a mezzo posta dall’Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni del Tribunale di Nicosia – il rilievo non coglie nel segno perchè in realtà la competenza a notificare il ricorso per cassazione è promiscua, nel senso che può essere effettuata sia nella città di (OMISSIS) dove il processo deve essere trattato, sia dall’ufficiale giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa (confr. Cass. civ. 15 luglio 2010, n. 16592).

5 In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 1.000,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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