Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 27-09-2011, n. 34928

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 3.8.2009 il Tribunale di Rimini, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da F.G. finalizzata alla revoca dell’ordine di esecuzione della carcerazione notificato al condannato in data 18.2.2009 ed al difensore, Avv.to Giuliano Renzi del foro di Rimini.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, personalmente, denunciando la violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ed il vizio di motivazione. Deduce, in particolare, l’omessa notifica del provvedimento di esecuzione al difensore di fiducia nominato per il giudizio di secondo grado con revoca della precedente nomina.

Con la memoria del 18.2.2011 il ricorrente ribadisce la dedotta nullità dell’ordine di carcerazione per omessa notifica al difensore di fiducia.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

Come è noto, l’art. 656 c.p.p., comma 3 dispone che l’ordine di esecuzione della carcerazione deve essere notificato al difensore del condannato e l’art. 655 c.p.p., comma 5 prevede che, a pena di nullità, la prescritta notifica dei provvedimenti del pubblico ministero in materia di esecuzione va fatta entro trenta giorni dalla loro emissione al difensore nominato dall’interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen., senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell’esecuzione.

Una disciplina diversa e specifica della notifica al difensore è prevista dall’art. 656 c.p.p., comma 5, per il solo caso in cui a norma dello stesso articolo l’ordine di esecuzione venga sospeso, laddove dispone che la notifica deve essere eseguita al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in mancanza, "a quello che assistito il condannato nella fase del giudizio". Tale disciplina eccezionale della notifica al difensore risponde, all’evidenza, alla ratto stessa posta a fondamento dello speciale procedimento che deriva dalla sospensione dell’ordine di esecuzione di pena detentiva.

"Quella di cui all’art. 656 cod. proc. pen., commi 5 e 6, introdotta con la notificazione dell’ordine di esecuzione sospeso, è procedura improntata alla massima sollecitudine ed unitaria, nella quale l’espressa previsione della notifica dell’ordine di esecuzione al difensore del merito, in assenza di altro all’uopo nominato, e le facoltà a questo riconosciute, sono sostenute dall’evidente necessità che non si verifichi nessun ritardo o iato nell’assistenza del condannato, al fine, come rileva pressochè unanimemente la dottrina, di razionalizzare l’accesso alle misure alternative per i condannati potenzialmente in grado di fruirne ab inizio, e di evitare sin dove possibile un loro disutile accesso in carcere per effetto soltanto di inerzia dovuta alla mancanza di adeguata assistenza difensiva" (Sez. l, n. 5395, 13/01/2010, Carrisi, rv. 246567).

Nel caso di specie, pertanto, non può applicarsi detta eccezionale disciplina non versandosi in ipotesi di sospensione dell’ordine di carcerazione. Così che, vale il principio, più volte ribadito, per il quale la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione non spiega effetti in quello di cognizione (Sez. 1, n. 30366, 22/5/2003, Carrara, rv. 225499).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per legge del ricorrente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa, di una somma, congruamente determinabile in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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