Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 27-09-2011, n. 34927

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 10.2.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia rigettava il reclamo proposto da L.G. avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Verona aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata relativa al periodo dal 7.3.2009 al 7.9.2009 tenuto conto della violazione delle prescrizioni della misura alternativa della detenzione domiciliare in data 11 e 17 novembre 2009.

Rilevava, in specie, il tribunale che il L. stava espiando la pena in detenzione domiciliare e che, nei giorni indicati il condannato si era allontanato dal domicilio per recarsi al lavoro, benchè, il Magistrato di sorveglianza avesse negato l’autorizzazione. Pertanto, nonostante la condotta irregolare fosse relativa ad un semestre successivo rispetto a quello in valutazione, doveva ritenersi che il mancato rispetto dei provvedimenti del Magistrato di sorveglianza, peraltro accertato in due occasioni, dimostrino che il condannato non ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, presupposto necessario ai fini della liberazione anticipata.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, personalmente, che, richiamando i motivi del reclamo, deduce l’iniquità della decisone di diniego della liberazione anticipata, tenuto conto che sia la violazione, peraltro non provata, che l’istanza di autorizzazione a modificare il lavoro, che aveva dato causa alla violazione, erano successive al periodo in valutazione. Nè, invero, il tribunale aveva motivato adeguatamente la valutazione negativa in relazione a tutto il periodo della esecuzione della misura alternativa.

Motivi della decisione

Il ricorso – per lo più propone censure generiche e relative a valutazioni in fatto – è infondato e deve, quindi, essere rigettato.

Il Tribunale di sorveglianza ha fatto, invero, corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte che devono essere qui ribaditi.

Se è vero che la partecipazione positiva del detenuto all’opera di rieducazione va desunta autonomamente per ogni singolo semestre di detenzione, avendo il legislatore ancorato al periodo temporale di tale entità la possibilità di adeguata valutazione della condotta dell’interessato, è possibile escludere il beneficio della liberazione anticipata per uno o alcuni periodi diversi da quelli interessati da condotte negative se queste si connotano per gravita e rilevanza tali da riverberare gli effetti negativi sui semestri diversi; detta valutazione impone, all’evidenza, una puntuale motivazione (Sez. 1, n. 775, 06/02/1996, Erre, rv. 203989; Sez. 1, n. 5819, 22/10/1999, Signorello).

Nel caso di specie, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, con valutazione di merito sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi sindacabili in questa sede, che la condotta negativa tenuta dal ricorrente nel semestre successivo a quello in valutazione sia tale, anche perchè reiterata, da dimostrare la non effettiva partecipazione alla rieducazione avendo in specie violato le disposizioni del Magistrato di sorveglianza.

Il ricorso, quindi, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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