T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-10-2011, n. 8004

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con memoria del 9.9.2011, depositata il giorno 12 successivo, la ricorrente prospetta, ai fini della delibazione da parte del tribunale in merito alla sopravvenuta carenza di interesse, che l’AVCP ha provveduto, in data 12.4.2011, dietro istanza della ricorrente stessa, a cancellare l’annotazione in impugnativa;

Vista la nota dell’AVCP in data 19.4.2011 con la quale si comunica all’Impresa S. srl che l’annotazione a suo carico è stata effettivamente cancellata in data 12.4.2011, "per intervenuta regolarizzazione degli oneri contributivi e previdenziali";

Ritenuto, ciò stante, che altro non resti al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, infine, quanto alle spese, di compensarle tra le parti, per giusti motivi

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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