Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-02-2012, n. 1755 Responsabilità civile derivante da reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.F. fu assassinata dal F., il quale pochi giorni dopo l’arresto si suicidò. I congiunti della vittima citarono in giudizio C.A., madre dell’omicida, per il risarcimento del danno.

Il primo giudice procedette alla liquidazione del solo danno non patrimoniale, respingendo la domanda sia quanto al danno biologico che a quello patrimoniale.

L’appello dei congiunti della vittima (il marito, i figli e la madre) è stato parzialmente accolto dalla Corte di Perugia che, confermando il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e biologico, ha elevato l’importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale.

I congiunti della vittima propongono ricorso per cassazione attraverso due motivi. Resiste la controparte con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo censura la sentenza nel punto in cui ha proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale.

Il secondo motivo censura la sentenza per non avere riconosciuto l’esistenza del danno biologico proprio dei ricorrenti.

I motivi sono inammissibili, in quanto, benchè formalmente rubricati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, senza alcuna specifica doglianza che si concentri su alcuno dei vizi per i quali è ammesso il giudizio di legittimità contengono generiche affermazioni critiche verso il provvedimento impugnato. Questo, con motivazione congrua e logica, procede all’aumento dell’importo risarcitorio in precedenza stabilito dal primo giudice, tenendo esplicitamente conto della peculiarità del caso e dell’efferatezza dell’aggressione subita dalla vittima; quanto al danno biologico, poi, spiega che i ricorrenti non hanno articolato alcuna prova, nè hanno prodotto documentazione tendente a provarne l’esistenza o, quanto meno, a giustificare l’espletamento della CTU. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. La particolarità della vicenda consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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