Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-02-2012, n. 1754 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il C. e la B. furono condannati per il reato i truffa a seguito del quale era derivato ai G. il danno consistito nell’estromissione dall’assegnazione di una rivendita di tabacchi.

All’esito del giudizio penale i G. (a favore dei quali il giudice penale aveva emesso sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni) citarono in giudizio il C. e la B. per la liquidazione del risarcimento. La liquidazione effettuata dal Tribunale di Catania è stata confermata dalla Corte d’appello della stessa città.

Propongono ricorso per cassazione il C. e la B. attraverso tre motivi. Resistono con controricorso i G.. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo censura la sentenza per non avere ammesso la prova testimoniale.

Il motivo è infondato, dovendosi in proposito ribadire il principio in ragione del quale il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 cod. proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio non siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (tra le varie, cfr. Cass. n. 7700 del 2007). Nella specie, la sentenza in maniera congrua e logica spiega (cfr. pagg. 7 e 8) le ragioni per le quali non ha ammesso i sei capitoli testimoniali articolati dalla parte.

Il secondo motivo censura la liquidazione del danno effettuata in sentenza. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella generica critica consistente nell’avere accolto il giudice la più onerosa delle ipotesi formulata dal CTU, invece di quella più vantaggiosa per i danneggianti.

Altrettanto inammissibile è il terzo motivo attraverso il quale i ricorrenti lamentano che il giudice abbia omesso di motivare in ordine alla data di scadenza della licenza ed al concorso dei danneggiati nell’aggravamento del danno. La denunzia è priva di ogni concreto e specifico riferimento alle questioni stesse, agli atti ed ai momenti processuali in cui esse sono state eventualmente proposte ed alla decisività del fatto, si da non consentirne alla Corte la delibazione.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *