Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 28-09-2011, n. 35278 Associazione per delinquere Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.G. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro l’ordinanza in data 6/5/2011, con la quale il Tribunale del riesame di Palermo, da lui adito in sede di appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., ha confermato la decisione della Corte di appello in sede, che aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione con altra meno afflittiva della misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei suoi confronti dalla data del 8/12/2008 per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73.

Nei motivi a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente ne denuncia la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 274, 275 e 299 c.p.p. e il vizio di motivazione, ed evidenzia che mentre il provvedimento della Corte di Appello aveva dato per scontata la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 275 c.p.p., comma 4 e relativi alla qualità di padre dell’imputato e alla impossibilità della madre e moglie, gravemente ammalata, ad accudire i figli, di cui uno minore degli anni tre, ed aveva fondato il rigetto della richiesta sulla sussistenza dell’altro requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il Tribunale aveva respinto l’appello, non motivando in ordine alla sussistenza o meno delle esigenze paventate dalla corte di merito, ma aveva rassegnato una motivazione in ordine alla mancanza di prova delle condizioni di salute della madre, che invece nel provvedimento della medesima corte erano date per scontate.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura, che si rivela non veritiera e priva di consistenza giuridica. Ed invero l’ordinanza oggetto del gravame non ha dato per scontata la prova della patologia sofferta dalla moglie del cautelato, ma si è solo limitato a formulare una ipotesi di sussistenza, per incentrasi sulla valutazione dell’altro requisito, previsto dall’art. 275 c.p.p., comma 4 relativo alle esigenze di eccezionale rilevanza.

Correttamente quindi il Tribunale, condividendo l’analisi positiva della sussistenza delle esigenze cautelari eccezionali, come operata dalla Corte di Appello, ha adeguatamente risposto alla censura, formulata nel gravame, escludendo anche la prova dell’altro requisito, concernente la impossibilità del coniuge ad accudire la figlia intratreenne, con motivazione adeguata, immune da vizi logici o interne contraddizioni e come tale incensurabile in sede di scrutinio di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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