T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 18-10-2011, n. 8000 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 28 maggio 1998 e depositato il successivo 10 giugno la dott.ssa G.T., titolare di un incarico a tempo indeterminato di Guardia medica presso l’USL Le/1, ha impugnato il provvedimento del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale della Provincia di Brindisi n. 82 del 19 maggio 1998, con il quale è stata respinta la domanda volta ad ottenere l’assegnazione dei turni vacanti di neurologia (branca nella quale è specializzata), pur avendo la stessa dichiarato di rinunciare a qualsiasi altra attività incompatibile. Tale reiezione è motivata sul rilievo che la dott.ssa T. non è titolare di incarico specialistico a tempo indeterminato alla data del 30 dicembre 1993, così come prescritto dal bando pubblicato il 16 marzo 1998.

2. Detto provvedimento è, ad avviso della ricorrente, illegittimo per violazione di legge e contraddittorietà.

3. Il Ministero della salute si è costituito in giudizio per resistere al ricorso senza espletare alcuna attività difensiva.

4. Con ordinanza n. 931 dell’1 luglio 1998 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

5. All’udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’art. 10, primo comma, lett. d), D.P.R. 29 luglio 1996 n. 500, che individua l’avente diritto all’attribuzione dei turni specialisti vacanti, deve essere correlato a quanto disposto dall’art. 8, ottavo comma, D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 (come modificato ed integrato dal D.L.vo 7 dicembre 1993, n. 517) secondo il quale, ai fini della specialistica ambulatoriale, poteva utilizzarsi soltanto il personale già legato, alla data di entrata in vigore del citato D.L.vo n. 517 del 1993, da rapporto convenzionale dello stesso settore (cosiddetti "specialisti convenzionati interni"). Detto art. 10 D.P.R. n. 500 del 1996 non può considerarsi in alcun modo innovativo rispetto ai predetti decreti legislativi nn. 502 del 1993 e 517 del 1993, che hanno statuito, in modo incontestabile, il mantenimento della figura dello specialista ambulatoriale convenzionato "interno" soltanto ad esaurimento, ossia limitatamente ai soggetti già titolare del relativo incarico alla data del 31 dicembre 1993, in vista del loro successivo passaggio alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, in presenza di determinati requisiti. Corollario obbligato di tale premessa è che il cit. art. 10 D.P.R. n. 500 del 1996, deve essere inteso nel senso che consente l’attribuzione dei turni ambulatoriali disponibili non già a qualsiasi sanitario munito di specializzazione e titolare di un rapporto di dipendenza o di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, ma unicamente agli specialisti ambulatoriali convenzionati "interni", già titolare del relativo incarico alla data del 31 dicembre 1993, per un numero di ore inferiore al massimo consentito (Cons.St., sez. III, 14 gennaio 2003, n. 769; Tar Toscana, sez. II, 7 novembre 2003 n. 5727; Tar Lecce, sez. II, 19 settembre 1998 n. 635), non emergendo dalla normativa in materia alcun elemento dal quale possa dedursi che intento del legislatore fosse quello di consentire al medico di guardia, incaricato di svolgere in via convenzionale attività medica generica, il passaggio in via stabile all’esercizio della medicina specialistica, finora mai svolta al servizio della struttura sanitaria pubblica, solo perché munito del relativo titolo.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese di giudizio e considerato che l’istanza cautelare era stata accolta, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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