Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-02-2012, n. 1750

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26/9/2008 la Corte d’Appello – sezione specializzata agraria – di Reggio Calabria, respingeva il gravame interposto dai sigg.ri A. L.F. – nella qualità di tutore della sig. A.C. – e A.P., successori della sig. L.M., nei confronti della pronunzia Trib. Reggio Calabria – sezione specializzata agraria – 15/12/2000 di accoglimento dell’opposizione spiegata dal sig. C.P., e quindi dall’erede sig. R.A., con conseguente revoca dell’ordinanza di affrancazione emessa da Pret. Gallina 23/12/1970 su originaria domanda della L..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg.ri A. L.F., nella qualità, e A. P. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la R..

Motivi della decisione

Va pregiudizialmente rilevata la violazione da parte dei ricorrenti dell’art. 325 c.p.c., risultando il ricorso notificato alla controparte odierna controricorrente ed eccipiente R. solamente il 5/5/2009, e pertanto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’impugnata sentenza, effettuata al più tardi l’11/12/2008 (al sig. A. L.F., nella qualità di tutore della sig. A.C., a mezzo posta, con ritiro avvenuto il 15/12/2008), giusta sentenza in originale in atti della controricorrente.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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