Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 28-09-2011, n. 35276

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.F., persona offesa nel procedimento penale a carico di B.V. in riferimento alle ipotesi di reato di cui agli artt. 594 e 612 c.p. e art. 393 c.p., ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il G.I.P. ha disposto l’archiviazione degli atti, previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, e denunzia l’erronea applicazione della legge processuale in riferimento alla mancata fissazione dell’udienza camerale, nonchè il vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta irrilevanza delle richieste indagini suppletive e alla infondatezza della notitia criminis.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure proposte.

Ricorda il collegio che in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., la giurisprudenza di questa Corte è ormai costantemente orientata nel senso che il G.I.P. possa disporre ex art. 410 c.p.p. l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione: e cioè la inammissibilità dell’opposizione per la irrilevanza o omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e l’infondatezza della notitia criminis.

Orbene nel caso in esame il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del suindicato principio, laddove da un lato ha esaminato il contenuto dell’opposizione, osservando che mancava la prospettazione di investigazioni, idonee a porre in discussione il fondamento della richiesta del P.M., ovvero che tra i fatti denunciati e il momento di proposizione della querela fosse intercorso un lasso di tempo superiore a quello massimo consentito – come peraltro è rilevabile dalla stessa ricostruzione della vicenda, operata dalla ricorrente -, e dall’altro mostrando di condividere l’analisi oggettiva delle risultanze con valutazione di infondatezza della notizia criminis.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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