T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 18-10-2011, n. 2470

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 21.6.2010, il Questore della Provincia di Milano rigettava la domanda presentata dal cittadino cingalese W.J.R.V., volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per insufficienza dei redditi percepiti.

Contro il diniego del Questore era proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Milano, che con provvedimento del 12.1.2011 respingeva però il ricorso, confermando il decreto questorile e ritenendo anch’egli pertanto insufficienti i redditi percepiti dall’istante negli anni dal 2007 al 2009.

Nei confronti dell’atto del Prefetto veniva proposto ricorso giurisdizionale, per un solo ed articolato motivo, vale a dire la violazione ed erronea applicazione di legge (art. 3 legge 241/1990; art. 4, art. 5 comma 5°, art. 6 comma 5°, art. 26 comma 3°, art. 9 comma 1°, art. 29 comma 3° del D.Lgs. 286/1998 e principi desumibili dal medesimo; art. 13 comma 2° e art. 39 comma 3° DPR 394/1999); oltre all’eccesso di potere sotto vari profili (illogicità, contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti ed ingiustizia manifesta).

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del ricorso.

In esito all’udienza cautelare del 24.3.2011, la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza n. 551/2011, seppure al fine di un motivato riesame della determinazione impugnata.

Alla pubblica udienza del 6.10.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso risulta fondato, per le ragioni che seguono.

La decisione ivi impugnata della Prefettura di Milano giustifica il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, sulla base dell’insufficienza reddituale del richiedente il titolo, che non avrebbe dimostrato il possesso di redditi nel triennio 20072009.

In esito all’udienza cautelare, il Tribunale aveva accolto l’istanza di sospensione, seppure sotto il profilo di un motivato riesame del provvedimento impugnato, da effettuarsi alla luce della documentazione versata in atti dall’esponente, con particolare riguardo alle copie del Modello Unico per gli anni 2008, 2009 e 2010, oltre che alle copie del conto economico dell’impresa individuale dell’esponente e della comunicazione annuale IVA (cfr. docc. 2, 3 e 4 del ricorrente).

La statuizione cautelare del TAR si fondava sul convincimento che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, anche per lavoro autonomo, occorre considerare la complessiva situazione economica, personale e familiare dello straniero al momento del rilascio del titolo, oltre al suo periodo di permanenza sul territorio nazionale, anche con riferimento ad elementi e circostanze sopravvenute dopo la presentazione della domanda di rinnovo e conosciute – o conoscibili – da parte della Pubblica Amministrazione (cfr. in tal senso, fra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 17.1.2011, n. 256 e TAR Lombardia, Milano, sez. III, 8.11.2010, n. 7200).

L’Amministrazione dell’Interno non ha però dato alcuna esecuzione alla citata ordinanza cautelare n. 551/2011, producendo invece in giudizio una nota del 29.4.2011 della Prefettura di Milano, nella quale quest’ultima si è limitata alla semplice esposizione dei fatti di causa, senza però neppure fare riferimento all’ordinanza di sospensiva di questo Tribunale.

Di fronte alla totale ed immotivata inerzia della resistente, l’atto gravato deve essere annullato, assumendo rilevanza le censure sia di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione sia di violazione di legge con riferimento agli articoli 5 comma 5° e 26 del D.Lgs. 286/1998.

Per effetto del citato annullamento l’Amministrazione dell’Interno dovrà determinarsi nuovamente sulla domanda di cui è causa, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni risultanti dalla presente sentenza.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *