Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-02-2012, n. 1749 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con pronunzia del 10/12/2005 la Corte d’Appello di Milano – sezione specializzata agraria – respingeva il gravame interposto dal sig. S.P. nei confronti della sentenza parziale Trib. Como – sezione specializzata agraria- 2/8/2005, di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di affitto di fondi in S. Fedele Intelvi proposta dalla società Gruppo Amef s.r.l. ed altri.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resistono con controricorso la società Gruppo Amef s.r.l. ed altri.

Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che anteriormente all’udienza è stata prodotta dichiarazione di rinunzia al ricorso, sottoscritta per accettazione e rinunzia al controricorso dalla controricorrente società Gruppo Amef s.r.l..

La detta dichiarazione di rinunzia al ricorso attesta invero la sopravvenuta carenza di interesse della parte alla pronunzia sulle censure ivi formulate avverso l’impugnata sentenza, e determina l’estinzione del procedimento (cfr. Cass., Sez. Un., 17/2/2005, n. 3129; Cass., 3/10/2005, n. 19295. V. altresì Cass., 24/3/2005, n. 6348; Cass., 23/12/2005, n. 28675), con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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