Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 28-09-2011, n. 35275

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E.K.K. ricorre per cassazione contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Francavilla di Sicilia ha convalidato il provvedimento del Questore di Messina impositivo nei suoi confronti di misure di sicurezza D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 75 bis e ne chiede l’annullamento per violazione di legge, sostenendo che la convalida era intervenuta in data 30/8/2010 oltre il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo avvenuta il 24/8/2010 e seguita dalla produzione di una memoria difensiva.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, incontestabile l’esperibilità del ricorso per cassazione, trattandosi di misura limitativa della libertà personale, e solo per violazione di legge, analogamente a quanto previsto in tema di misure di prevenzione, alle quali il provvedimento impugnato è assimilabile, osserva il collegio che nel caso in esame è evidente lo sforamento del termine, di cui all’art. 75 bis, comma 2, D.P.R. cit., atteso che il provvedimento del Questore risulta notificato il 24 Agosto e la convalida è intervenuta il 30 Agosto 2010.

Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, perchè illegittimo per violazione della norma de qua, che impone al giudice la convalida entro quarantotto ore dalla notifica del decreto del Questore, fermo restando che l’annullamento comporta la perdita di efficacia del decreto medesimo, giacchè una rinnovata convalida incontrerebbe l’ostacolo del termine di legge di quarantotto ore, ormai decorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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