Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 28-09-2011, n. 35273

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.C.L. ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Lucera, divenuta irrevocabile, per il reato di detenzione illecita continuata di sostanze stupefacenti, sul rilievo che la denunciata ritrattazione delle dichiarazioni accusatorie di alcuni testi, sulle quali era fondata l’affermazione della colpevolezza, aveva costituito oggetto di specifica valutazione da parte dei giudici sia in prima che in seconda istanza e che la dedotta falsità di una di tali testimonianze non risultava accertata con sentenza irrevocabile.

A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 634 c.p.p., sostenendo che le accuse rivolte nei suoi confronti erano tutte false, avendo G.E., il maggiore accusatore, dichiarato essere falsa la sottoscrizione apposta alle sue dichiarazioni e aveva chiesto al giudice di verificare con una perizia grafica l’autenticità della sua firma.

Il ricorso è inammissibile per la genericità della censura, che ripropone pedissequamente il tema introdotto con l’istanza di revisione, non indica in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione, ma mira solo a sollecitare una valutazione di merito, alternativa a quella corretta e immune da vizi logici o giuridici, adottata dai giudici del merito, come tale, preclusa in sede di scrutinio di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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