Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-02-2012, n. 1913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 190/2005 del Tribunale di Roma veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta da P.R. nei confronti dell’Istituto Italiano di Cultura all’Estero e del Ministero degli Affari Esteri volta al riconoscimento delle mansioni superiori asseritamente svolte presso il detto Istituto in Venezuela, come da nota del Direttore dell’Istituto in data 6-10-1995, e al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Con ricorso del 25-10-2005 la P. proponeva appello avverso la detta sentenza deducendone la erroneità e chiedendone la riforma con la declaratoria della sussistenza della giurisdizione italiana con conseguente rimessione al giudice di primo grado per la decisione nel merito sulla domanda.

L’Istituto ed il Ministero degli Affari Esteri si costituivano resistendo al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 12-5-2010 rigettava l’appello compensando le spese.

In sintesi, la Corte, premesso che risultava pacifico che il contratto ed il rapporto di lavoro erano disciplinati dalla "legge locale", stante l’espresso richiamo nel contratto stesso alla L. n. 604 del 1992, artt. 27 – 29 (recte: del 1982), affermava che nella fattispecie sussisteva altresì la deroga alla giurisdizione italiana, contenuta, al momento della proposizione della domanda, nel testo vigente del modificato del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 154, che prevede espressamente la giurisdizione del "foro locale", così esplicitamente derogando ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 4, comma 2, alla generale previsione di cui all’art. 3 della stessa legge.

Per la cassazione di tale sentenza la P. ha proposto ricorso con due motivi. Il Ministero degli Affari Esteri e l’Istituto Italiano di Cultura all’Estero in Venezuela hanno resistito con controricorso. La P. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale alla lite.

Come è stato costantemente affermato da questa Corte e va qui ribadito, "la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa" con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine, o in calce, dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, o sia conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza impugnata, ancorchè per tutti i gradi del giudizio. (v. fra le altre Cass. 9-3-2011 n. 5554, Cass. 7-12-2005 n. 27012, Cass. 19-12-2003 n. 19487, Cass. 7-3-2003 n. 3410).

Nella fattispecie la ricorrente risulta "rappresentata e difesa dall’avv. Vitto Claut del foro di Pordenone con studio in Pordenone, viale Martelli 16/d (iscritto nell’albo dei cassazionisti), come da procura alle liti in calce al ricorso di 1^ grado, materialmente congiunto, Rep. Atti notarili 918.98’" ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Stefania Maggini con studio in Roma, via Premuda n. 6.

Con la detta "procura alle liti", rilasciata in data 17 giugno 1998 presso il Consolato Generale d’Italia in Caracas, la P. nominava l’avv. Vitto Claut "suo procuratore generale alle liti", "presso qualsiasi grado di autorità giudiziaria", con possibilità "tra l’altro" di "spiccare citazioni, eleggere domicili, fare interventi e sfratti; chiedere o accordare rinvii; tentare ogni mezzo di prova, sollevare incidenti e resistere ai medesimi, appellare le sentenze, promuovere giudizi di opposizione, di revocazione e di cassazione, chiedere ingiunzioni ed opporsi alle medesime, agire in via assicurativa, inoltrare domande di collocazione nei giudizi di esproprio; presentare comparse, note difensive, istanze, documenti vari e fare ogni e qualsiasi atto procedurale, anche se esso non risulta qui specificamente indicato".

Essendo tale "procura alle liti" chiaramente "generale" (e di gran lunga anteriore alla sentenza impugnata), al Collegio non resta che rilevarne la invalidità in questa sede, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Infine, in considerazione della peculiarità della lunga vicenda processuale, ricorrono giusti motivi (ex art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis) per compensare le spese del presente giudizio di cassazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale alla lite; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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