T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 18-10-2011, n. 2466

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. S.C. presentava alla Prefettura di Milano domanda finalizzata all’emersione, ai sensi della legge 102/2009, del cittadino straniero sig. A.U..

Con successivo provvedimento del 27.5.2010, la Prefettura dichiarava inammissibile la citata istanza, sostenendo che il sig. C. avrebbe presentato una pluralità di domande di emersione, in violazione dell’art. 1ter, comma 6, della legge 102/2009.

Contro il citato decreto prefettizio era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per un solo motivo: violazione di legge.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all’udienza cautelare del 27.1.2011, la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza n. 230/2011, ritenendosi sussistente il fumus del ricorso.

Alla successiva pubblica udienza del 6.10.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, viene denunciata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la Prefettura di Milano, che avrebbe erroneamente ritenuto che l’istante sig. C. avrebbe presentato non una sola domanda di emersione per una unità di lavoro domestico, come previsto dalla legge, bensì più domande.

A detta dell’esponente, l’Amministrazione avrebbe confuso il nome e la domanda del ricorrente con quella di un suo omonimo.

La censura appare fondata, come del resto rilevato dal Collegio, seppure sommariamente, in sede cautelare.

Nel provvedimento impugnato, infatti, viene indicato quale datore di lavoro un tal "C.S.", nato a Milano in data 11.9.1967 (cfr. doc. 1 del ricorrente), mentre dalla copia della carta di identità dell’attuale esponente, risulta che il medesimo è nato a Cuggiono in data 11.2.1969 (cfr. la copia del documento di identità in atti; la stessa data di nascita è peraltro riportata sulla domanda di emersione, anch’essa depositata in copia dal ricorrente nel presente giudizio).

Ciò premesso, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la P.A, che pare effettivamente avere confuso l’attuale esponente con altro soggetto omonimo.

Il Ministero dell’Interno si è poi costituito con comparsa di mero stile, senza addurre alcuna specifica argomentazione difensiva, il che può essere valutato dal Collegio ai sensi dell’art. 64, secondo e quarto comma, del D.Lgs. 104/2010 ("Codice del processo amministrativo").

Per effetto dell’accoglimento del presente ricorso, il decreto impugnato deve essere annullato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di determinarsi nuovamente sulla domanda di emersione presentata dall’attuale esponente sig. C..

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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